Sentenza 260/1995 (ECLI:IT:COST:1995:260)
Massima numero 21722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21721  21723


Titolo
SENT 260/95 B. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - CARATTERE DELLA "NOVITA'" - INSUSSISTENZA - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA - NECESSITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE - VIZIO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' PER IL GOVERNO DI SOLLEVARE LA RELATIVA QUESTIONE DINANZI ALLA CORTE.

Testo
Il sistema previsto dall'art. 127 Cost. presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad una legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Corte. Percio', la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - ove sia da considerare come "non nuova" - deve essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, pena la sua invalidita'. - V. S. nn. 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994, 359/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127  co. 3

Costituzione  art. 127  co. 4

Altri parametri e norme interposte