Sentenza 260/1995 (ECLI:IT:COST:1995:260)
Massima numero 21723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Titolo
SENT. 260/95 C. REGIONE PUGLIA - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO - MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - MANCANZA DEL CARATTERE DI NOVITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE, ANZICHE' A MAGGIORANZA ASSOLUTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 260/95 C. REGIONE PUGLIA - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO - MODIFICA DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI - DELIBERA LEGISLATIVA ADOTTATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IN SEDE DI RIESAME A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - MANCANZA DEL CARATTERE DI NOVITA' - RIAPPROVAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE, ANZICHE' A MAGGIORANZA ASSOLUTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione Puglia 28 febbraio 1995 - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante modificazioni dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e dell'art. 9, comma secondo, lett. b), della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2, in materia di organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato), va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost.. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: S. Pomodoro
La legge della Regione Puglia 28 febbraio 1995 - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante modificazioni dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e dell'art. 9, comma secondo, lett. b), della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2, in materia di organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato), va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost.. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte