Sentenza 261/1995 (ECLI:IT:COST:1995:261)
Massima numero 21617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Titolo
SENT. 261/95 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - MINORANZA LINGUISTICA LADINA - MANCATA PREVISIONE DELLA OBBLIGATORIA PRESENZA DI LADINI NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - RICORSO DEL GRUPPO LINGUISTICO LADINO DEL CONSIGLIO REGIONALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - IMPOSSIBILITA', IN BASE ALLA FORMULAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA QUESTIONE, DI DETERMINARNE L'OGGETTO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 261/95 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - MINORANZA LINGUISTICA LADINA - MANCATA PREVISIONE DELLA OBBLIGATORIA PRESENZA DI LADINI NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - RICORSO DEL GRUPPO LINGUISTICO LADINO DEL CONSIGLIO REGIONALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - IMPOSSIBILITA', IN BASE ALLA FORMULAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA QUESTIONE, DI DETERMINARNE L'OGGETTO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, anche nei ricorsi in via principale, ogni questione di legittimita' costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di costituzionalita' sollevati nonche' il vaglio, 'in limite litis', attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate. Non rispetta tali principi il ricorso proposto dal Gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, in data 27 dicembre 1994, nella parte in cui investe nel suo complesso la l. reg. n. 3 del 1994, dovendosi nel caso anche considerare che le censure contestualmente mosse alle singole disposizioni, non appaiono necessariamente estensibili a tutta la legge. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate con il citato ricorso, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, e 102 del medesimo Statuto, nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48, 49 e 51 Cost., nei confronti dell'intera legge regionale della Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). red.: A. M. M. rev.: S. P.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, anche nei ricorsi in via principale, ogni questione di legittimita' costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di costituzionalita' sollevati nonche' il vaglio, 'in limite litis', attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate. Non rispetta tali principi il ricorso proposto dal Gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, in data 27 dicembre 1994, nella parte in cui investe nel suo complesso la l. reg. n. 3 del 1994, dovendosi nel caso anche considerare che le censure contestualmente mosse alle singole disposizioni, non appaiono necessariamente estensibili a tutta la legge. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate con il citato ricorso, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, e 102 del medesimo Statuto, nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48, 49 e 51 Cost., nei confronti dell'intera legge regionale della Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). red.: A. M. M. rev.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 56
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 61
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 62
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte