Sentenza 261/1995 (ECLI:IT:COST:1995:261)
Massima numero 21618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21617  21619  21620  21621  21622  21623  21624


Titolo
SENT. 261/95 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - NUMERO DI POSTI SPETTANTI A CIASCUN GRUPPO LINGUISTICO NELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - DETERMINAZIONE - INCLUSIONE NEL COMPUTO ANCHE DEL SINDACO - RICORSO DEL GRUPPO LINGUISTICO LADINO DEL CONSIGLIO REGIONALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA LADINA, IN RELAZIONE ALLA IMPOSSIBILITA' DEL SINDACO LADINO, EVENTUALMENTE ELETTO, DI FAR PARTE DELLA GIUNTA - PROSPETTAZIONE IN VIA MERAMENTE IPOTETICA DEGLI EFFETTI DI UNA DELLE POSSIBILI INTERPRETAZIONI DELL'ART. 61 DELLO STATUTO SPECIALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' essere esaminata nel merito la questione - invero di non agevole lettura - proposta dal Gruppo linguistico ladino avverso il sesto comma dell'art. 2, l. reg. Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994, in quanto tale legge stabilisce che il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella Giunta della Provincia di Bolzano viene determinato includendo nel computo anche il sindaco, cosi' impedendo - in relazione al disposto dell'art. 61, secondo comma, dello Statuto speciale, interpretato nel senso che solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in Giunta - al sindaco del Gruppo ladino, eventualmente eletto, di far parte della Giunta medesima. La doglianza avanzata, infatti, piu' che proporre una vera e propria censura nei confronti della disposizione di cui trattasi, sembra risolversi nella prospettazione, in via meramente ipotetica, degli effetti che una delle possibili interpretazioni dell'art. 61 dello Statuto - interpretazione che, peraltro, il ricorrente mostra di non condividere, anzi di ritenere illegittima - avrebbe sulla possibilita' del sindaco ladino di far parte della Giunta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione - nei confronti dell'art. 2, comma 6, della legge della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 56

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 102

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte