Sentenza 261/1995 (ECLI:IT:COST:1995:261)
Massima numero 21619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Titolo
SENT. 261/95 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA STATUTARIA - CONTENUTO E LIMITI - INDIVIDUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE ETNICA - GARANZIE A FAVORE DEL GRUPPO LADINO.
SENT. 261/95 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA STATUTARIA - CONTENUTO E LIMITI - INDIVIDUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE ETNICA - GARANZIE A FAVORE DEL GRUPPO LADINO.
Testo
Come gia' rilevato dalla Corte, l'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto espressione della garanzia indicata dall'art. 6, Cost. ed e' oggetto di considerazione da parte dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, che salvaguarda, bilanciandole tra loro, la parita' dei diritti fra i cittadini dei vari gruppi linguistici e la difesa delle caratteristiche etniche e culturali degli stessi. In particolare, l'art. 61 dello Statuto, detta, al primo comma, una disposizione generale - definita dalla Corte di 'chiusura' - che individua il criterio della rappresentanza proporzionale etnica, in base alla quale tutti gli organi di tutti gli enti pubblici locali devono essere costituiti in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale dei grupppi linguistici e, al secondo comma, un meccanismo volto ad assicurare comunque, per i comuni della provincia di Bolzano, che la rappresentanza dei vari gruppi nel Consiglio comunale possa avere la sua proiezione anche nel piu' ristretto ambito della Giunta; mentre il successivo art. 62, appresta specifiche garanzie in favore del gruppo ladino, per la garanzia della sua rappresentanza da parte delle leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano e delle norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano, in deroga al detto criterio proporzionale e a quello dell'eguaglianza del voto. Pertanto, i due criteri si combinano, concorrendo allo stesso obiettivo della tutela dei gruppi linguistici: quello della rappresentanza proporzionale, quando esso e' sufficiente, di per se' a far emergere gli stessi a livello di organi pubblici e quello della necessaria presenza negli organi collegiali pubblici delle minoranze, quando le circostanze sono tali da richiedere una specifica garanzia, anche al di la' del criterio proporzionale e del principio della parita' nel voto. - In tema di tutela delle miinoranze linguistiche, v., da ultimo, S. n. 233/1994 e, ancora, le S. nn. 768/1988, 242/1989, 86/1975. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Come gia' rilevato dalla Corte, l'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto espressione della garanzia indicata dall'art. 6, Cost. ed e' oggetto di considerazione da parte dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, che salvaguarda, bilanciandole tra loro, la parita' dei diritti fra i cittadini dei vari gruppi linguistici e la difesa delle caratteristiche etniche e culturali degli stessi. In particolare, l'art. 61 dello Statuto, detta, al primo comma, una disposizione generale - definita dalla Corte di 'chiusura' - che individua il criterio della rappresentanza proporzionale etnica, in base alla quale tutti gli organi di tutti gli enti pubblici locali devono essere costituiti in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale dei grupppi linguistici e, al secondo comma, un meccanismo volto ad assicurare comunque, per i comuni della provincia di Bolzano, che la rappresentanza dei vari gruppi nel Consiglio comunale possa avere la sua proiezione anche nel piu' ristretto ambito della Giunta; mentre il successivo art. 62, appresta specifiche garanzie in favore del gruppo ladino, per la garanzia della sua rappresentanza da parte delle leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano e delle norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano, in deroga al detto criterio proporzionale e a quello dell'eguaglianza del voto. Pertanto, i due criteri si combinano, concorrendo allo stesso obiettivo della tutela dei gruppi linguistici: quello della rappresentanza proporzionale, quando esso e' sufficiente, di per se' a far emergere gli stessi a livello di organi pubblici e quello della necessaria presenza negli organi collegiali pubblici delle minoranze, quando le circostanze sono tali da richiedere una specifica garanzia, anche al di la' del criterio proporzionale e del principio della parita' nel voto. - In tema di tutela delle miinoranze linguistiche, v., da ultimo, S. n. 233/1994 e, ancora, le S. nn. 768/1988, 242/1989, 86/1975. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 61
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 61
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 62
Altri parametri e norme interposte