Sentenza 261/1995 (ECLI:IT:COST:1995:261)
Massima numero 21620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Titolo
SENT. 261/95 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - MINORANZA LINGUISTICA LADINA - RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI COMUNALI E NELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO; PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - MANCATA PREVISIONE DI NORME IDONEE A GARANTIRE IL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO LADINO COSTITUITO NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO REGIONALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 261/95 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - MINORANZA LINGUISTICA LADINA - RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI COMUNALI E NELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO; PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - MANCATA PREVISIONE DI NORME IDONEE A GARANTIRE IL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO LADINO COSTITUITO NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO REGIONALE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
In base ad una corretta interpretazione della normativa dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, posta a tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 61 e, in particolare, dell'art. 62, e ad una loro valutazione, alla luce di quella che verosimilmente ne e' la 'ratio' ispiratrice, va chiarito, che, per quanto concerne il gruppo ladino, cio' che sostanzialmente rileva e' il modo di formazione degli organi collegiali, nel senso che la presenza, in particolare di detto gruppo in tali organi e' assicurata, se si tratta di organi a formazione elettiva, limitatamente al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano, mentre e' garantita, in ogni caso, nella composizione degli altri organi collegiali pubblici, cioe' quelli non elettivi. Resta per cio' stesso escluso che nell'ambito delle garanzie statutariamente apprestate rientrino anche i Consigli comunali della Provincia di Bolzano e le relative leggi elettorali, anche perche', trattandosi si stabilire una deroga al supremo principio della parita' del voto, la portata della deroga stessa non puo' non essere definita secondo criteri di stretta interpretazione: non esistono, quindi, regole che differenzino la posizione dei singoli gruppi linguistici quanto alla elezione dei Consigli comunali, per cui il criterio della rappresentanza proporzionale (art. 61 Statuto) e' da ritenersi soddisfatto quando tutti i gruppi vengano posti su base di parita'. Non comporta percio' lesione dei principi statutari la mancanza, nella legge regionale n. 3 del 1994, della previsione di un qualche meccanismo per garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali [artt. 32, primo comma, lett. b), 35, primo comma, lett. h), 36, primo comma, lett. h)] e nella Giunta della Provincia di Bolzano (art. 2, sesto comma) e norme di favore, in ordine al numero di firme necessario per la presentazione sia delle candidature alla carica di sindaco e sia della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale (art. 17, primo comma). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione, nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h) e lettera c); 36, comma l, lettera h), della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). - In tema di rappresentanza proporzionale, v. S. nn. 289/1987, 155/1985 e nn. 46/1969 e 166/1972. red.: A.M. M. rev.: S.P.
In base ad una corretta interpretazione della normativa dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, posta a tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 61 e, in particolare, dell'art. 62, e ad una loro valutazione, alla luce di quella che verosimilmente ne e' la 'ratio' ispiratrice, va chiarito, che, per quanto concerne il gruppo ladino, cio' che sostanzialmente rileva e' il modo di formazione degli organi collegiali, nel senso che la presenza, in particolare di detto gruppo in tali organi e' assicurata, se si tratta di organi a formazione elettiva, limitatamente al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano, mentre e' garantita, in ogni caso, nella composizione degli altri organi collegiali pubblici, cioe' quelli non elettivi. Resta per cio' stesso escluso che nell'ambito delle garanzie statutariamente apprestate rientrino anche i Consigli comunali della Provincia di Bolzano e le relative leggi elettorali, anche perche', trattandosi si stabilire una deroga al supremo principio della parita' del voto, la portata della deroga stessa non puo' non essere definita secondo criteri di stretta interpretazione: non esistono, quindi, regole che differenzino la posizione dei singoli gruppi linguistici quanto alla elezione dei Consigli comunali, per cui il criterio della rappresentanza proporzionale (art. 61 Statuto) e' da ritenersi soddisfatto quando tutti i gruppi vengano posti su base di parita'. Non comporta percio' lesione dei principi statutari la mancanza, nella legge regionale n. 3 del 1994, della previsione di un qualche meccanismo per garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali [artt. 32, primo comma, lett. b), 35, primo comma, lett. h), 36, primo comma, lett. h)] e nella Giunta della Provincia di Bolzano (art. 2, sesto comma) e norme di favore, in ordine al numero di firme necessario per la presentazione sia delle candidature alla carica di sindaco e sia della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale (art. 17, primo comma). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione, nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h) e lettera c); 36, comma l, lettera h), della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). - In tema di rappresentanza proporzionale, v. S. nn. 289/1987, 155/1985 e nn. 46/1969 e 166/1972. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 56
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 61
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 62
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 92
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte