Sentenza 261/1995 (ECLI:IT:COST:1995:261)
Massima numero 21621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Titolo
SENT. 261/95 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - MINORANZA LINGUISTICA LADINA - CONSIGLIERI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - FACOLTA' DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI, RICONOSCIUTA DALL'ART. 92 DELLO STATUTO SPECIALE - ASSERITA COMPROMISSIONE DI ESSA, IN RICORSO DEL GRUPPO LINGUISTICO LADINO, PER MANCANZA DI GARANZIE IN ORDINE ALLA RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO NEGLI ORGANI CONSILIARI DEI COMUNI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - NON RIFERIBILITA' DELLA QUESTIONE ALL'INVOCATO PARAMETRO - NON FONDATEZZA.
SENT. 261/95 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - MINORANZA LINGUISTICA LADINA - CONSIGLIERI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - FACOLTA' DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI, RICONOSCIUTA DALL'ART. 92 DELLO STATUTO SPECIALE - ASSERITA COMPROMISSIONE DI ESSA, IN RICORSO DEL GRUPPO LINGUISTICO LADINO, PER MANCANZA DI GARANZIE IN ORDINE ALLA RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO NEGLI ORGANI CONSILIARI DEI COMUNI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - NON RIFERIBILITA' DELLA QUESTIONE ALL'INVOCATO PARAMETRO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non puo' trovare accoglimento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 65, comma 1, della l. della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994, sollevata prendendo a parametro l'art. 92 dello Statuto speciale, per il pregiudizio che la facolta' di impugnativa degli atti amministrativi, riconosciuta da quest'ultima norma ai consiglieri comunali del gruppo ladino, subirebbe in conseguenza del venir meno delle garanzie di rappresentanza del gruppo negli organi consiliari dei comuni. Nella censura formulata, infatti, si lamentano in realta' soltanto effetti indiretti delle disposizioni denunciate, il cui oggetto e' la disciplina dell'accesso alle cariche elettive locali, e non le facolta' statutarie del consigliere comunale, cosi' come previste nel detto art. 92. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in riferimento all'art. 92 del medesimo Statuto nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h) e comma 3, lett. c); 65, comma 1, della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). red.: A.M. M. rev.: S.P.
Non puo' trovare accoglimento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 65, comma 1, della l. della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994, sollevata prendendo a parametro l'art. 92 dello Statuto speciale, per il pregiudizio che la facolta' di impugnativa degli atti amministrativi, riconosciuta da quest'ultima norma ai consiglieri comunali del gruppo ladino, subirebbe in conseguenza del venir meno delle garanzie di rappresentanza del gruppo negli organi consiliari dei comuni. Nella censura formulata, infatti, si lamentano in realta' soltanto effetti indiretti delle disposizioni denunciate, il cui oggetto e' la disciplina dell'accesso alle cariche elettive locali, e non le facolta' statutarie del consigliere comunale, cosi' come previste nel detto art. 92. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in riferimento all'art. 92 del medesimo Statuto nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h) e comma 3, lett. c); 65, comma 1, della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 92
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 56
Altri parametri e norme interposte