Sentenza 261/1995 (ECLI:IT:COST:1995:261)
Massima numero 21622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Titolo
SENT. 261/95 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - RISERVA AL CANDIDATO NON ELETTO AL SECONDO TURNO DEL PRIMO SEGGIO ASSEGNATO ALLA LISTA DI APPARTENENZA - MANCATA PREVISIONE DI CORRETTIVI IDONEI AD EVITARE LA PRIVAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO LADINO - LAMENTATA LESIONE, IN RICORSO DEL GRUPPO, DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 261/95 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEL SINDACO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - RISERVA AL CANDIDATO NON ELETTO AL SECONDO TURNO DEL PRIMO SEGGIO ASSEGNATO ALLA LISTA DI APPARTENENZA - MANCATA PREVISIONE DI CORRETTIVI IDONEI AD EVITARE LA PRIVAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO LADINO - LAMENTATA LESIONE, IN RICORSO DEL GRUPPO, DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 35, terzo comma, lett. c), e 36, terzo comma, lett. c), l. reg. Trentino Aldo Adige n. 3 del 1994, i quali riservano al candidato alla carica di sindaco, risultato non eletto al secondo turno, il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza, non sono censurabili per il fatto di non contemplare alcun correttivo per evitare che tale meccanismo si risolva nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato piu' votato sia un appartenente al medesimo gruppo linguistico. Invero, il metodo proporzionale, per quanto idoneo in linea di principio a rispecchiare nella composizione degli organi collegiali l'articolazione della base elettorale, secondo le diverse aggregazioni che la compongono, esprime un criterio di tendenza, ma non e' tenuto a garantire comunque l'assegnazione di seggi a ciascun gruppo linguistico, perche' proprio in questo riposa la differenza rispetto al criterio della presenza garantita nell'organo collegiale medesimo. E cio' indipendentemente dal fatto che ben potrebbe darsi il caso inverso rispetto a quello prospettato nel ricorso, ovvero quello di un candidato ladino alla carica di sindaco, risultato non eletto, che accede alla rappresentanza proprio in virtu' delle norme impugnate. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 35, comma terzo, lettera c) e 36, comma terzo, lettera c), della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92, e 102 del medesimo Statuto nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.
Gli artt. 35, terzo comma, lett. c), e 36, terzo comma, lett. c), l. reg. Trentino Aldo Adige n. 3 del 1994, i quali riservano al candidato alla carica di sindaco, risultato non eletto al secondo turno, il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza, non sono censurabili per il fatto di non contemplare alcun correttivo per evitare che tale meccanismo si risolva nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato piu' votato sia un appartenente al medesimo gruppo linguistico. Invero, il metodo proporzionale, per quanto idoneo in linea di principio a rispecchiare nella composizione degli organi collegiali l'articolazione della base elettorale, secondo le diverse aggregazioni che la compongono, esprime un criterio di tendenza, ma non e' tenuto a garantire comunque l'assegnazione di seggi a ciascun gruppo linguistico, perche' proprio in questo riposa la differenza rispetto al criterio della presenza garantita nell'organo collegiale medesimo. E cio' indipendentemente dal fatto che ben potrebbe darsi il caso inverso rispetto a quello prospettato nel ricorso, ovvero quello di un candidato ladino alla carica di sindaco, risultato non eletto, che accede alla rappresentanza proprio in virtu' delle norme impugnate. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 35, comma terzo, lettera c) e 36, comma terzo, lettera c), della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92, e 102 del medesimo Statuto nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 56
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 61
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 62
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 92
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte