Sentenza 261/1995 (ECLI:IT:COST:1995:261)
Massima numero 21624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21617  21618  21619  21620  21621  21622  21623


Titolo
SENT. 261/95 H. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONI - NUOVA NORMATIVA DI CUI ALLA L. REG. N. 3 DEL 1994 - ELEZIONI DEI CONSIGLI DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - MANCATA PREVISIONE DI GARANZIE CIRCA LA RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO LINGUISTICO LADINO - RICORSO DEL GRUPPO - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI STATUTARI POSTI A TUTELA DI TALE MINORANZA E DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI PARITA' - NON RIFERIBILITA' ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA (CHE FA SOLO RINVIO AD ALTRE FONTI NORMATIVE) DELLA FORMULATA CENSURA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 65, primo comma, l. regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994, disciplina l'elezione dei Consigli delle circoscrizioni di decentramento, definiti dall'art. 20, l. reg. n. 1 del 1993, 'organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune'. La norma, a modifica del detto art. 20, che prevedeva l'elezione a suffragio universale, rimette ora allo statuto del comune la scelta del sistema elettorale da disciplinare con regolamento, stabilendo, altresi', che, fino all'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, continuano ad applicarsi le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale, ma, a ben vedere, essa si limita, quanto al sistema elettorale, ad un mero rinvio ad altre fonti normative e, conseguentemente, non e' censurabile per il fatto di non apprestare alcuna specifica garanzia per il gruppo linguistico ladino. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, primo comma, l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, sollevata ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto, nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 61

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 62

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 92

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 102

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 49

Altri parametri e norme interposte