Ordinanza 262/1995 (ECLI:IT:COST:1995:262)
Massima numero 21647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 262/95. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DI FIDUCIA A COMPARIRE - SOSPENSIONE O RINVIO - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA CORRISPONDENTE DISCIPLINA DEL DIBATTIMENTO - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA NELLA FASE DIBATTIMENTALE - OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE, ATTINENTE A UN ISTITUTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, NELLA FASE DIBATTIMENTALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, sollevata dal giudice 'a quo' nella fase dibattimentale, avente ad oggetto una norma che regola l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza preliminare, in difetto di motivazione circa la rilevanza in rapporto alla fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. - Circa la manifesta inammissibilita' di questioni sollevate in difetto di motivazione sulla rilevanza in rapporto alla fase processuale, v. O. nn. 156/1994, 332/1987. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte