Ordinanza 263/1995 (ECLI:IT:COST:1995:263)
Massima numero 21645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21646


Titolo
ORD. 263/95 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO UN REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON LA PENA DELL'ERGASTOLO - RITO ABBREVIATO -INAPPLICABILITA' "EX" SENTENZA N. 176/1991 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER IL COLLABORATORE DELLA GIUSTIZIA NONCHE' DEL BILANCIAMENTO, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA, TRA L'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 203/1991 (COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA) E LE AGGRAVANTI CONTESTATE - DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI DIFFERENZIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA DI LIMITI ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - APPLICABILITA' DEI MEDESIMI PRINCIPI CON RIGUARDO ALLA NON VALUTABILITA' DA PARTE DI TALE GIUDICE DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE PREVISTA PER CHI COLLABORA CON LA GIUSTIZIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come affermato in piu' occasioni dalla Corte, deve ritenersi che la mancata attribuzione al giudice per le indagini preliminari del potere di sindacare la esattezza della imputazione e di riconoscere e applicare le circostanze attenuanti ai fini dell'ammissione del giudizio abbreviato, altrimenti precluso in ragione della contestazione di un reato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, e' coerente rispetto alla funzione di controllo sulla richiesta di giudizio assegnata dal nuovo codice di procedura penale al giudice dell'udienza preliminare e non contrasta con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa. Ne' da tale scelta deriva una lesione del principio della finalita' rieducativa della pena, che non implica in alcun modo la previsione dell'attribuzione di un simile potere al predetto giudice. Analoghi rilievi valgono, del pari, in relazione alle censure riferite alla disciplina sostanziale della circostanza attenuante contemplata dall'impugnato art. 8 a favore del soggetto collaboratore con la giustizia; per la quale va aggiunto, da un lato, che sarebbe "extra ordinem" una addizione normativa tale da renderla applicabile in qualunque fase del procedimento diversa dal giudizio sul merito del reato (onde superare la preclusione al rito speciale) e, dall'altro, che la dedotta peculiarita' della situazione collaborativa non e' idonea a condurre a diversa conclusione in questa sede (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 - "recte" art. 24 - e 27 Cost., degli artt. 442, comma 2, cod. proc. pen., 69, primo comma, cod. pen., e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). - Sulla preclusione del rito abbreviato nei procedimenti per reati punibili, in astratto, con la pena dell'ergastolo, v. S. n. 176/1991. Per questioni analoghe a quella di cui alla massima, v. S. n. 305/1993; O. nn. 163/1992, 204/1994. In generale, sulla non valutabilita' di circostanze attenuanti da parte del giudice dell'udienza preliminare, v. S. nn. 431/1990, 41/1993, 205/1993. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte