Ordinanza 266/1995 (ECLI:IT:COST:1995:266)
Massima numero 21697
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 266/95. TRASPORTO PUBBLICO - DISTRAZIONE DEGLI AUTOBUS DI LINEA AL NOLEGGIO E VICEVERSA - DIRETTIVE E CRITERI IN PROVVEDIMENTI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - MANCATA NOTIFICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 266/95. TRASPORTO PUBBLICO - DISTRAZIONE DEGLI AUTOBUS DI LINEA AL NOLEGGIO E VICEVERSA - DIRETTIVE E CRITERI IN PROVVEDIMENTI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - MANCATA NOTIFICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, di cui alle leggi nn. 260 del 1958 e 103 del 1979, come si evince dal disposto di questa ultima legge e come, del resto, risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte. Peraltro, non sana il vizio della notificazione, la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, poiche' tale atto deve essere diretto agli organi cui spetta la legittimazione (ad agire o a contraddire). Sono quindi manifestamente inammissibili, per vizio di notificazione, i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla regione Campania, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1994 e alla successiva circolare dello stesso Ministro 12 gennaio 1995. - S. nn. 295/1993, 355/1992, 548/1989, 215/1988. red.: A.M. Marini
Ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, di cui alle leggi nn. 260 del 1958 e 103 del 1979, come si evince dal disposto di questa ultima legge e come, del resto, risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte. Peraltro, non sana il vizio della notificazione, la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, poiche' tale atto deve essere diretto agli organi cui spetta la legittimazione (ad agire o a contraddire). Sono quindi manifestamente inammissibili, per vizio di notificazione, i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla regione Campania, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1994 e alla successiva circolare dello stesso Ministro 12 gennaio 1995. - S. nn. 295/1993, 355/1992, 548/1989, 215/1988. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 5
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 5
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 84