Ordinanza 267/1995 (ECLI:IT:COST:1995:267)
Massima numero 21644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 267/95. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' DI RICHIESTE COSTITUENTI MERA RIPROPOSIZIONE DI ISTANZE GIA' RIGETTATE BASATE SUI MEDESIMI ELEMENTI AVANZATE DALL'INTERESSATO O DAL DIFENSORE - RITENUTA ESCLUSIONE DI TALE POTERE PER QUELLE PROVENIENTI DAL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI IDENTICHE CON PRIVILEGIO DELLA PARTE PUBBLICA - COMPRESSIONE DEI POTERI GIURISDIZIONALI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE "A QUO" - ASSOGGETTABILITA' ALLA MEDESIMA DISCIPLINA DELLA RICHIESTA DA QUALUNQUE PARTE PROVENGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 267/95. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' DI RICHIESTE COSTITUENTI MERA RIPROPOSIZIONE DI ISTANZE GIA' RIGETTATE BASATE SUI MEDESIMI ELEMENTI AVANZATE DALL'INTERESSATO O DAL DIFENSORE - RITENUTA ESCLUSIONE DI TALE POTERE PER QUELLE PROVENIENTI DAL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI IDENTICHE CON PRIVILEGIO DELLA PARTE PUBBLICA - COMPRESSIONE DEI POTERI GIURISDIZIONALI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE "A QUO" - ASSOGGETTABILITA' ALLA MEDESIMA DISCIPLINA DELLA RICHIESTA DA QUALUNQUE PARTE PROVENGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta che costituisca mera riproposizione di altra gia' rigettata e' esercitabile da qualunque parte la richiesta provenga. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", tale potere puo' essere esercitato, quindi, anche qualora la nuova richiesta sia stata avanzata dal pubblico ministero, ed essa abbia contenuto identico a quello di una richiesta in precedenza avanzata dall'interessato e gia' rigettata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) red.: G. Conti
Il potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta che costituisca mera riproposizione di altra gia' rigettata e' esercitabile da qualunque parte la richiesta provenga. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", tale potere puo' essere esercitato, quindi, anche qualora la nuova richiesta sia stata avanzata dal pubblico ministero, ed essa abbia contenuto identico a quello di una richiesta in precedenza avanzata dall'interessato e gia' rigettata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte