Ordinanza 267/1995 (ECLI:IT:COST:1995:267)
Massima numero 21644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 267/95. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' DI RICHIESTE COSTITUENTI MERA RIPROPOSIZIONE DI ISTANZE GIA' RIGETTATE BASATE SUI MEDESIMI ELEMENTI AVANZATE DALL'INTERESSATO O DAL DIFENSORE - RITENUTA ESCLUSIONE DI TALE POTERE PER QUELLE PROVENIENTI DAL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI IDENTICHE CON PRIVILEGIO DELLA PARTE PUBBLICA - COMPRESSIONE DEI POTERI GIURISDIZIONALI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE "A QUO" - ASSOGGETTABILITA' ALLA MEDESIMA DISCIPLINA DELLA RICHIESTA DA QUALUNQUE PARTE PROVENGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta che costituisca mera riproposizione di altra gia' rigettata e' esercitabile da qualunque parte la richiesta provenga. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", tale potere puo' essere esercitato, quindi, anche qualora la nuova richiesta sia stata avanzata dal pubblico ministero, ed essa abbia contenuto identico a quello di una richiesta in precedenza avanzata dall'interessato e gia' rigettata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte