Ordinanza 268/1995 (ECLI:IT:COST:1995:268)
Massima numero 21681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 19/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 268/95 PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI COPIE DI ATTI DI ALTRO PROCEDIMENTO PENALE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ADERIRE A TALE RICHIESTA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CUI ESSA E' RIVOLTA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA NEL CASO, RICORRENTE NEL GIUDIZIO 'A QUO', DI RICHIESTA DI ATTI RELATIVI A PROCEDIMENTO TRASMESSO PER COMPETENZA IN FORMA INCOMPLETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 268/95 PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - RICHIESTA DI COPIE DI ATTI DI ALTRO PROCEDIMENTO PENALE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ADERIRE A TALE RICHIESTA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CUI ESSA E' RIVOLTA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA NEL CASO, RICORRENTE NEL GIUDIZIO 'A QUO', DI RICHIESTA DI ATTI RELATIVI A PROCEDIMENTO TRASMESSO PER COMPETENZA IN FORMA INCOMPLETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 117 del codice di procedura penale disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero all'"autorita' giudiziaria competente", "quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini": occorre, pertanto, da un lato, che la richiesta sia finalizzata all'attivita' di indagine e, dall'altro, che l'autorita' giudiziaria destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di determinati atti. Tale norma non e' quindi applicabile quando, come nella specie, a seguito di trasmissione di atti per competenza, l'autorita' giudiziaria alla quale e' pervenuto il procedimento (giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare), ravvisando l'incompletezza del fascicolo processuale, richieda all'autorita' giudiziaria che lo aveva trasmesso gli atti in ipotesi mancanti. Vertendosi in tale situazione, non puo' di conseguenza essere presa in considerazione la censura mossa dal giudice "a quo" alla citata norma, nella parte in cui essa attribuisce all'autorita' giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti la facolta' di rigettare la richiesta medesima, anziche' porre l'obbligo della trasmissione degli atti; e cio' sia perche' l'autorita' giudiziaria che sollecita la trasmissione degli atti mancanti e' quella competente, sia perche' la richiesta non e' certo finalizzata al compimento delle indagini, bensi', come detto, a colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare. Va, comunque, sottolineato che, proprio perche' nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma impugnata, la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente non puo' che essere integrale, spettando, poi, al giudice "a quo" individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di concreta inosservanza di tale obbligo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di procedura penale). red.: G. Conti
L'art. 117 del codice di procedura penale disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero all'"autorita' giudiziaria competente", "quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini": occorre, pertanto, da un lato, che la richiesta sia finalizzata all'attivita' di indagine e, dall'altro, che l'autorita' giudiziaria destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di determinati atti. Tale norma non e' quindi applicabile quando, come nella specie, a seguito di trasmissione di atti per competenza, l'autorita' giudiziaria alla quale e' pervenuto il procedimento (giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare), ravvisando l'incompletezza del fascicolo processuale, richieda all'autorita' giudiziaria che lo aveva trasmesso gli atti in ipotesi mancanti. Vertendosi in tale situazione, non puo' di conseguenza essere presa in considerazione la censura mossa dal giudice "a quo" alla citata norma, nella parte in cui essa attribuisce all'autorita' giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti la facolta' di rigettare la richiesta medesima, anziche' porre l'obbligo della trasmissione degli atti; e cio' sia perche' l'autorita' giudiziaria che sollecita la trasmissione degli atti mancanti e' quella competente, sia perche' la richiesta non e' certo finalizzata al compimento delle indagini, bensi', come detto, a colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare. Va, comunque, sottolineato che, proprio perche' nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma impugnata, la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente non puo' che essere integrale, spettando, poi, al giudice "a quo" individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di concreta inosservanza di tale obbligo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di procedura penale). red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte