Sentenza 269/1995 (ECLI:IT:COST:1995:269)
Massima numero 21664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 20/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21663  21665  21666  21667


Titolo
SENT. 269/95 B. BENI CULTURALI - COSE DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO - REGIME GIURIDICO EX LEGE N. 1089 DEL 1939 - FINALITA' - FONDAMENTO COSTITUZIONALE - PROCEDURE ABLATORIE ESPERIBILI - COMPARABILITA' CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PREVISTE PER BENI DI DIVERSA NATURA - ESCLUSIONE.

Testo
Il regime giuridico fissato per le cose di interesse storico e artistico dalla legge n. 1089 del 1939, trovando nell'art. 9 della Costituzione il suo fondamento, si giustifica nella sua specificita' in relazione all'esigenza di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese. L'esigenza di conservare e di garantire la fruizione da parte della collettivita' delle cose di interesse storico e artistico - che siano state sottoposte a notifica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 - giustifica, di conseguenza, per tali beni l'adozione di particolari misure di tutela che si realizzano, attraverso poteri della pubblica amministrazione e vincoli per i privati, differenziati dai poteri e dai vincoli operanti per altre categorie di beni, sia pure gravati da limiti connessi al perseguimento di interessi pubblici. Questo porta ad escludere la comparabilita' delle procedure ablative connesse al settore della tutela artistica e storica con le ordinarie procedure espropriative previste per beni di diversa natura. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte