Sentenza 269/1995 (ECLI:IT:COST:1995:269)
Massima numero 21666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 20/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:  21663  21664  21665  21667


Titolo
SENT. 269/95 D. BENI CULTURALI - PRELAZIONE STORICO-ARTISTICA EX LEGE N. 1089 DEL 1939 - FACOLTA' DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI, IN CASO DI ALIENAZIONE DI COSE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO NON REGOLARMENTE DENUNCIATA, DI ACQUISTARE, SENZA LIMITI DI TEMPO, LA COSA, AL MEDESIMO PREZZO STABILITO NELL'ATTO DI ALIENAZIONE - RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA NEL CASO DI TOTALE OMISSIONE DELLA DENUNCIA (CON IMPLICITA POSSIBILITA' DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE SOLO CON RIFERIMENTO AL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELLA STESSA) - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La facolta' del Ministro per i beni culturali - prevista, nella disciplina della prelazione storico-artistica, dall'art. 61 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in combinato disposto con gli artt. 31 e 32 stessa legge, nel caso di alienazione di cose di interesse storico o artistico - di acquistare, senza limiti di tempo, la cosa, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, puo' esercitarsi non soltanto nel caso di denuncia irregolare (in quanto non conforme ai requisiti prescritti dall'art. 57 r.d. n. 363 del 1913), ma anche quando la denuncia sia stata del tutto omessa, il prezzo in questione, ove non conosciuto, potendo essere, anche in tal caso, individuato attraverso idonei mezzi di prova. Non sussiste percio' la disparita' di trattamento tra le due ipotesi denunciata dal giudice 'a quo' nel contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale della applicabilita' della norma 'de qua' nella prima, in base all'assunto che in caso di omissione della denuncia, la prelazione dovrebbe invece esercitarsi al prezzo corrispondente al valore venale del bene all'atto della stessa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089). red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte