Sentenza 36/2025 (ECLI:IT:COST:2025:36)
Massima numero 46710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  30/01/2025;  Decisione del  30/01/2025
Deposito del 27/03/2025; Pubblicazione in G. U. 02/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46708  46709  46711


Titolo
Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Rapporto di coerente sviluppo e completamento tra le norme delegate e le scelte del legislatore delegante - Interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega - Possibilità per il legislatore delegato di disciplinarlo nel rispetto degli indirizzi generali della delega. (Classif. 077004).

Testo

La previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, pertanto, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. Tale affermazione, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d’altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell’oggetto indicato dalla legge di delega, fino all’estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. La predisposizione di una disciplina che, al fine di favorire la ricerca della verità materiale, accordi alle parti la possibilità di integrare in appello le carenze probatorie emerse all’esito del giudizio di primo grado non costituisce, dunque, una garanzia indefettibile del giusto processo, ma, piuttosto, un’attenuazione del rigore delle preclusioni istruttorie in appello, che il legislatore può, o meno, accordare sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile e calibrare secondo le caratteristiche e le esigenze del tipo di processo. (Precedenti: S. 129/2024 - mass. 46347; S. 96/2020 - mass. 43352).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte