Sentenza 269/1995 (ECLI:IT:COST:1995:269)
Massima numero 21667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 20/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Titolo
SENT. 269/95 E. BENI CULTURALI - PRELAZIONE STORICO-ARTISTICA EX LEGE N. 1089 DEL 1939 - FACOLTA' DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI, IN CASO DI ALIENAZIONE DI COSE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO NON REGOLARMENTE DENUNCIATA, DI ACQUISTARE, SENZA LIMITI DI TEMPO, LA COSA, AL MEDESIMO PREZZO STABILITO NELL'ATTO DI ALIENAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DA OSSERVARSI RIGUARDO ALLA INDENNITA' DI ESPROPRIO - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI ASSIMILARE IL PREZZO DELLA PRELAZIONE, NELL'IPOTESI 'DE QUA', ALLA INDENNITA' DI ESPROPRIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 269/95 E. BENI CULTURALI - PRELAZIONE STORICO-ARTISTICA EX LEGE N. 1089 DEL 1939 - FACOLTA' DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI, IN CASO DI ALIENAZIONE DI COSE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO NON REGOLARMENTE DENUNCIATA, DI ACQUISTARE, SENZA LIMITI DI TEMPO, LA COSA, AL MEDESIMO PREZZO STABILITO NELL'ATTO DI ALIENAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DA OSSERVARSI RIGUARDO ALLA INDENNITA' DI ESPROPRIO - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI ASSIMILARE IL PREZZO DELLA PRELAZIONE, NELL'IPOTESI 'DE QUA', ALLA INDENNITA' DI ESPROPRIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il danno che i contraenti vengono a subire, in conseguenza dell'esercizio ritardato della prelazione storico-artistica da parte dell'Amministrazione, effettuata in applicazione dell'impugnato combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939, nel caso di precedente alienazione di cose di interesse storico o artistico non regolarmente denunciata (ai sensi del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, richiamato dall'art. 73 della legge n. 1089) allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione, e' conseguenza diretta dell'inadempimento realizzato dagli stessi contraenti a seguito della mancata presentazione di una denuncia regolare e della situazione di illiceita' che ne consegue e che peraltro puo' essere rimossa in ogni momento da parte del privato mediante la presentazione tardiva di una regolare denuncia, di fronte alla quale l'esercizio della prelazione, dovendo avvenire entro due mesi (cfr. art. 32 della legge n. 1089) non puo' essere procrastinato. D'altra parte i rischi che l'omessa o l'irregolare denuncia dell'alienazione sono suscettibili di determinare ai fini della conservazione del bene al patrimonio culturale nazionale ben possono giustificare il particolare rigore della disciplina adottata: rigore che conduce a colpire l'inadempienza del privato non solo sul piano delle norme penali (art. 63) ma anche su quello delle norme di natura civilistica, il cui carattere sanzionatorio non puo' ritenersi in contrasto con il consentito esercizio discrezionale delle misura, giacche' questa opera su un piano diverso da quello proprio delle sanzioni penali e amministrative. Escluso percio' che la legittimita' costituzionale della norma 'de qua' possa porsi in dubbio in riferimento al precetto dell'art. 42 Cost. relativo all'indennita' di esproprio, va comunque rilevato che, anche ad ammettere che, nell'ipotesi in questione, il prezzo della prelazione sia assimilabile alla indennita' di esproprio, esso non potrebbe assumere, almeno nella normalita' dei casi (riferibili all'esercizio della prelazione entro un arco temporale contenuto) le connotazioni di un compenso, oltre che ridotto rispetto al valore reale del bene, del tutto irrisorio e simbolico e pertanto lesivo dei criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio desumibili dall'art. 42 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089). - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Il danno che i contraenti vengono a subire, in conseguenza dell'esercizio ritardato della prelazione storico-artistica da parte dell'Amministrazione, effettuata in applicazione dell'impugnato combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939, nel caso di precedente alienazione di cose di interesse storico o artistico non regolarmente denunciata (ai sensi del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, richiamato dall'art. 73 della legge n. 1089) allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione, e' conseguenza diretta dell'inadempimento realizzato dagli stessi contraenti a seguito della mancata presentazione di una denuncia regolare e della situazione di illiceita' che ne consegue e che peraltro puo' essere rimossa in ogni momento da parte del privato mediante la presentazione tardiva di una regolare denuncia, di fronte alla quale l'esercizio della prelazione, dovendo avvenire entro due mesi (cfr. art. 32 della legge n. 1089) non puo' essere procrastinato. D'altra parte i rischi che l'omessa o l'irregolare denuncia dell'alienazione sono suscettibili di determinare ai fini della conservazione del bene al patrimonio culturale nazionale ben possono giustificare il particolare rigore della disciplina adottata: rigore che conduce a colpire l'inadempienza del privato non solo sul piano delle norme penali (art. 63) ma anche su quello delle norme di natura civilistica, il cui carattere sanzionatorio non puo' ritenersi in contrasto con il consentito esercizio discrezionale delle misura, giacche' questa opera su un piano diverso da quello proprio delle sanzioni penali e amministrative. Escluso percio' che la legittimita' costituzionale della norma 'de qua' possa porsi in dubbio in riferimento al precetto dell'art. 42 Cost. relativo all'indennita' di esproprio, va comunque rilevato che, anche ad ammettere che, nell'ipotesi in questione, il prezzo della prelazione sia assimilabile alla indennita' di esproprio, esso non potrebbe assumere, almeno nella normalita' dei casi (riferibili all'esercizio della prelazione entro un arco temporale contenuto) le connotazioni di un compenso, oltre che ridotto rispetto al valore reale del bene, del tutto irrisorio e simbolico e pertanto lesivo dei criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio desumibili dall'art. 42 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089). - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte