Sentenza 270/1995 (ECLI:IT:COST:1995:270)
Massima numero 21652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 20/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 270/95. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - RIDUZIONE DEL LIMITE DI ETA' PENSIONABILE A 55 ANNI - LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CHE ESERCITINO ATTIVITA' IN AMBIENTI DI SOTTOSUOLO ANCORCHE' NON CLASSIFICABILI COME "IMPRESE ESERCENTI MINIERE, CAVE E TORBIERE" - ESCLUSIONE DAL PRE- PENSIONAMENTO - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE DI UN'ATTIVITA' LAVORATIVA DEL TUTTO OMOGENEA - ESCLUSIONE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA DISCIPLINA PREVIDENZIALE SPECIALE PER I MINATORI - NON PARIFICABILITA' DELLE DUE CONDIZIONI PROFESSIONALI SIA SOTTO IL PROFILO DEGLI EFFETTI USURANTI CHE SOTTO QUELLO DEL RISCHIO AMBIENTALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La limitazione della tutela previdenziale speciale accordata ai lavoratori del settore minerario dagli artt. 1 e 2 della l. 3 gennaio 1960, n. 5 - riduzione a 55 anni del limite di eta' pensionabile e connessa istituzione presso l'INPS di una Gestione speciale di previdenza integrativa - ai soli soggetti che rivestono lo 'status' professionale di "minatore", determinato dalla appartenenza del datore di lavoro alla categoria merceologica delle imprese estrattive (esercenti miniere, cave o torbiere), e dall'adibizione del prestatore, anche discontinua, a lavori in sotterraneo, non viola il principio di eguaglianza e tanto meno l'art. 38 Cost.. La condizione dei lavoratori di imprese edilizie, saltuariamente addetti a lavorazione in galleria, non e' infatti parificabile alla condizione professionale dei minatori, sia sotto il profilo degli effetti usuranti della prestazione di lavoro, sia sotto il profilo del rischio ambientale in quanto, per un verso, il progresso tecnologico, che risparmia all'uomo fatica e rischi, e' minore nelle attivita' estrattive rispetto a quelle di escavazione di gallerie stradali o ferroviarie, per le quali sono oggi disponibili potenti mezzi meccanici, e, per altro verso, il pericolo di scoppi di 'grisou' o di altri gas sotterranei oppure di crolli o di allagamenti e' assai piu' elevato in fondo a una miniera che nei lavori di scavo di una galleria autostradale. In proposito, neppure rileva che ai lavoratori prevalentemente occupati in attivita' particolarmente usuranti sia stato riservato un trattamento previdenziale analogo, ma comunque meno favorevole, dalla tabella A all. al d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - che dava attuazione all'art. 3, comma 1, lett. f), della l. 23 ottobre 1992, n. 421 - in quanto l'accomunamento in tabella dei lavori in cava o miniera ai lavori in galleria non significa equiparazione, restando salvo, per i minatori che possano far valere i requisiti fissati dalla legge n. 5 del 1960, il trattamento piu' favorevole da quest'ultima previsto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 2 della l. 3 gennaio 1960, n. 5). red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte