Ordinanza 271/1995 (ECLI:IT:COST:1995:271)
Massima numero 21574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 20/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
21573
Titolo
ORD. 271/95 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - IMPUTATO AFFETTO DA VIZIO PARZIALE DI MENTE E SOCIALMENTE PERICOLOSO - VALUTABILITA' DI TALE CONDI- ZIONE AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL RITO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - VALUTABILITA' DI ESSA ANCHE AI FINI DELLA VERIFICA CHE IL GIUDICE DEVE COMPIERE SULL'ACCOGLIBILI TA' DELLA RICHIESTA DELLE PARTI.
ORD. 271/95 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - IMPUTATO AFFETTO DA VIZIO PARZIALE DI MENTE E SOCIALMENTE PERICOLOSO - VALUTABILITA' DI TALE CONDI- ZIONE AI FINI DELLA PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL RITO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - VALUTABILITA' DI ESSA ANCHE AI FINI DELLA VERIFICA CHE IL GIUDICE DEVE COMPIERE SULL'ACCOGLIBILI TA' DELLA RICHIESTA DELLE PARTI.
Testo
In ordine alla instaurabilita' del rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, non puo' escludersi che, se l'imputato, affetto da vizio parziale di mente, sia social mente pericoloso, tale condizione possa proiettare i suoi ri verberi non soltanto sulla prestazione del consenso del pub blico ministero ma anche sulla verifica che il giudice deve compiere a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. e che attiene, in via esclusiva, alla valutazione del programma complessivo predisposto da ciascuna delle parti ai fini dell'applicazione della pena su richiesta. - V. massima A. Sulla valutazione che deve compiere il giudice richiesto dell'applicazione di pena patteggiata, v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
In ordine alla instaurabilita' del rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, non puo' escludersi che, se l'imputato, affetto da vizio parziale di mente, sia social mente pericoloso, tale condizione possa proiettare i suoi ri verberi non soltanto sulla prestazione del consenso del pub blico ministero ma anche sulla verifica che il giudice deve compiere a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. e che attiene, in via esclusiva, alla valutazione del programma complessivo predisposto da ciascuna delle parti ai fini dell'applicazione della pena su richiesta. - V. massima A. Sulla valutazione che deve compiere il giudice richiesto dell'applicazione di pena patteggiata, v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte