Ordinanza 272/1995 (ECLI:IT:COST:1995:272)
Massima numero 21744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 20/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 272/95. INQUINAMENTO - SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI - EFFETTUAZIONE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - RITENUTA DEPENALIZZAZIONE E, NELLO STESSO TEMPO, VOLONTA' LEGISLATIVA DI MANTENERE I REATI DI SCARICO SENZA AUTORIZZAZIONE - CONSEGUENTE, ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NONCHE' DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI, TUTTORA PENALMENTE SANZIONATA, DI APERTURA DI SCARICO PRIMA DELLA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 272/95. INQUINAMENTO - SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI - EFFETTUAZIONE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - RITENUTA DEPENALIZZAZIONE E, NELLO STESSO TEMPO, VOLONTA' LEGISLATIVA DI MANTENERE I REATI DI SCARICO SENZA AUTORIZZAZIONE - CONSEGUENTE, ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NONCHE' DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI, TUTTORA PENALMENTE SANZIONATA, DI APERTURA DI SCARICO PRIMA DELLA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' valuti se, alla luce della nuova disciplina applicabile alla fattispecie dedotta nel processo principale, a seguito delle modifiche intervenute nel complessivo quadro normativo, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Infatti, la configurazione definitiva di tale disciplina, quale recata dal d.l. n. 79 del 1995, che ha' 'reiterato' il precedente d.l., non convertito, n. 9 del 1995, contenente le norme impugnate, risulta mutata rispetto a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rimessione: e, in particolare, per il definitivo venir meno della normativa dell'autorizzazione in sanatoria, gia' contenuta nell'art. 7 del detto d.l. n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7 dell'art. 7 dello stesso d.l. n. 79 del 1995, soppressi in sede di conversione, nonche' per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976, quali novellate o sostituite con gli articoli 3 e 6 del d.l. da ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti agli articoli 3 e 6 di quello impugnato. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' valuti se, alla luce della nuova disciplina applicabile alla fattispecie dedotta nel processo principale, a seguito delle modifiche intervenute nel complessivo quadro normativo, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Infatti, la configurazione definitiva di tale disciplina, quale recata dal d.l. n. 79 del 1995, che ha' 'reiterato' il precedente d.l., non convertito, n. 9 del 1995, contenente le norme impugnate, risulta mutata rispetto a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rimessione: e, in particolare, per il definitivo venir meno della normativa dell'autorizzazione in sanatoria, gia' contenuta nell'art. 7 del detto d.l. n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7 dell'art. 7 dello stesso d.l. n. 79 del 1995, soppressi in sede di conversione, nonche' per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976, quali novellate o sostituite con gli articoli 3 e 6 del d.l. da ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti agli articoli 3 e 6 di quello impugnato. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte