Sentenza 273/1995 (ECLI:IT:COST:1995:273)
Massima numero 21726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
14/06/1995; Decisione del
14/06/1995
Deposito del 22/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 273/95. REGIONE ABRUZZO - EDILIZIA E URBANISTICA - CONTROLLI E SANZIONI - LEGGE REGIONALE - REPRESSIONE DEGLI ABUSI "IN PARZIALE DIFFORMITA" - PREVISIONE, IN CONSEGUENZA DELLA SOLA INTEGRALE CORRESPONSIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA, DELLA ESTINZIONE DEL REATO - DIFFORMITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA STATALE CHE LO STESSO EFFETTO ANNETTE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA - INCIDENZA, ANCHE SE SOLO INDIRETTA, SULLA "MATERIA PENALE" - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
SENT. 273/95. REGIONE ABRUZZO - EDILIZIA E URBANISTICA - CONTROLLI E SANZIONI - LEGGE REGIONALE - REPRESSIONE DEGLI ABUSI "IN PARZIALE DIFFORMITA" - PREVISIONE, IN CONSEGUENZA DELLA SOLA INTEGRALE CORRESPONSIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA, DELLA ESTINZIONE DEL REATO - DIFFORMITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA STATALE CHE LO STESSO EFFETTO ANNETTE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA - INCIDENZA, ANCHE SE SOLO INDIRETTA, SULLA "MATERIA PENALE" - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ALTRE CENSURE.
Testo
L'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, col prevedere, in ordine alla repressione degli abusi edilizi "in parziale difformita' dalla concessione edilizia", che l'integrale corresponsione della sanzione amministrativa irrogata dal sindaco produce gli effetti che l'art. 22 della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, fa discendere dal rilascio della concessione in sanatoria, ossia l'estinzione del reato (nella specie, di quello previsto dall'art. 20, lett. a), stessa legge), pur non modificando direttamente il sistema delle sanzioni penali delineato dalla legge statale, ha pero' introdotto una regolamentazione del procedimento amministrativo piu' favorevole per il soggetto privato - in quanto prescinde dall'accertamento della inesistenza del "danno urbanistico" - rispetto a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della legge n. 47 del 1985, cosi' da incidere sulla disciplina penalistica. Pertanto, per l'evidente violazione del limite posto dalla riserva alla legge statale della "materia penale" alle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 Cost., - restando assorbite le censure incentrate sugli altri parametri costituzionali invocati - l'art. 11, ultimo comma, della citata legge della Regione Abruzzo, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - Sulla illegittimita' costituzionale di norme di una legge della Provincia di Trento, di contenuto sostanzialmente analogo a quello della disposizione abruzzese 'de qua', S. n. 231/1993. In generale, sulla riserva di disciplina a favore dello Stato nella materia penale come principio di rango costituzionale, v. S. nn. 231/1993, 18/1991, 487/1989 e 179/1986. red.: S. Pomodoro
L'art. 11, ultimo comma, della legge della Regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, col prevedere, in ordine alla repressione degli abusi edilizi "in parziale difformita' dalla concessione edilizia", che l'integrale corresponsione della sanzione amministrativa irrogata dal sindaco produce gli effetti che l'art. 22 della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, fa discendere dal rilascio della concessione in sanatoria, ossia l'estinzione del reato (nella specie, di quello previsto dall'art. 20, lett. a), stessa legge), pur non modificando direttamente il sistema delle sanzioni penali delineato dalla legge statale, ha pero' introdotto una regolamentazione del procedimento amministrativo piu' favorevole per il soggetto privato - in quanto prescinde dall'accertamento della inesistenza del "danno urbanistico" - rispetto a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della legge n. 47 del 1985, cosi' da incidere sulla disciplina penalistica. Pertanto, per l'evidente violazione del limite posto dalla riserva alla legge statale della "materia penale" alle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 Cost., - restando assorbite le censure incentrate sugli altri parametri costituzionali invocati - l'art. 11, ultimo comma, della citata legge della Regione Abruzzo, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - Sulla illegittimita' costituzionale di norme di una legge della Provincia di Trento, di contenuto sostanzialmente analogo a quello della disposizione abruzzese 'de qua', S. n. 231/1993. In generale, sulla riserva di disciplina a favore dello Stato nella materia penale come principio di rango costituzionale, v. S. nn. 231/1993, 18/1991, 487/1989 e 179/1986. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte