Sentenza 274/1995 (ECLI:IT:COST:1995:274)
Massima numero 21659
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  14/06/1995;  Decisione del  14/06/1995
Deposito del 22/06/1995; Pubblicazione in G. U. 28/06/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 274/95. CONSIGLIO REGIONALE - IMMUNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER LE OPINIONI ESPRESSE E I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - COMUNICATO STAMPA RIECHEGGIANTE IL CONTENUTO DI UNA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CLAUDIO DEL LUNGO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA - DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO EMESSO DAL G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, PER LE OPINIONI, RITENUTE DIFFAMATORIE, RIFERITE NEL COMUNICATO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA - RICONOSCIUTA INSINDACABILITA', IN QUANTO CONNESSO AL DIRITTO DI INTERROGAZIONE, DELL'OPERATO DEL CONSIGLIERE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL RINVIO A GIUDIZIO.

Testo
Anche riguardo all'art. 122, quarto comma, Cost. in base ai principi gia' affermati dalla Corte - pur se in riferimento all'analoga guarentigia sancita dall'art. 68, primo comma, Cost. per i membri del Parlamento - deve ritenersi che, pur nella interpretazione piu' rigorosa dei limiti del precetto costituzionale (in base al quale il consigliere regionale e' coperto da irresponsabilita' solo per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, intese nell'accezione piu' ristretta) non possono essere sottoposte a sindacato le opinioni che egli abbia inteso esprimere pubblicamente a commento del contenuto di atti tipici del suo mandato, qual'e' certamente la presentazione di un'interrogazione, e cio' anche quando tale commento, espresso dal consigliere regionale al di fuori della sede consiliare propria, ma in connessione e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni, si sostanzi in una critica aspra e dura dell'operato di altri soggetti. Percio', nella specie, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, che ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere regionale Claudio Del Lungo per il reato di diffamazione in danno del Direttore del Consorzio del Parco naturale della Maremma, contestatogli per aver diffuso un comunicato stampa nel quale si dava notizia di un'interrogazione dallo stesso Consigliere rivolta al Presidente della Giunta regionale, non essendovi dubbio circa la sussistenza di una connessione oggettiva e temporale, ne' sulla sostanziale coincidenza di contenuti tra il testo del comunicato e quello dell'interrogazione, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sindacare l'operato del Consigliere regionale, con conseguente annullamento dell'impugnato decreto. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte