Sentenza 277/1995 (ECLI:IT:COST:1995:277)
Massima numero 22120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  15/06/1995;  Decisione del  15/06/1995
Deposito del 27/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22118  22121  22122  22123


Titolo
SENT. 277/95 B. FINANZA REGIONALE - AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - PRINCIPIO COSTITUZIONALE - APPLICABILITA' - LIMITI.

Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disposizione dell'art. 119 Cost. che stabilisce il principio dell'autonomia finanziaria delle regioni, vale piuttosto a fondare l'autonomia delle regioni nell'utilizzo delle risorse loro assegnate anziche' i vincoli ad esse talora imposti. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte