Sentenza 277/1995 (ECLI:IT:COST:1995:277)
Massima numero 22121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  15/06/1995;  Decisione del  15/06/1995
Deposito del 27/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22118  22120  22122  22123


Titolo
SENT. 277/95 C. REGIONE VENETO - FINANZA REGIONALE - FONDO ISTITUITO A CARICO DEL MINISTERO DEL TESORO ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIA' DI SPETTANZA DEL SOPPRESSO ONMI - RILEVATA LIMITATA CONSIDERAZIONE, NEGLI IMPEGNI DI SOMME SUL FONDO STESSO DISPOSTI CON LEGGI REGIONALI PER LE PREVISTE ATTIVITA' DI USL, ENTI LOCALI ECC., DELLE ESIGENZE ASSISTENZIALI DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA (PER L'INGIUSTIFICATO DIVERSO TRATTAMENTO DEI CITTADINI NELLE VARIE REGIONI) E DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE ALL'ERRONEA PREMESSA DELLA DEVIAZIONE DEI DISPOSTI DELLE NORME IMPUGNATE DALLE FINALITA' A CUI IL FONDO SUDDETTO E' DESTINATO - NON FONDATEZZA.

Testo
E' da escludersi che nelle impugnate disposizioni dell'art. 11 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 76 - prevedente l'impegno, sul fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro istituito con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (concernente il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative gia' esercitate dal soppresso ONMI) della somma di L. 2.000 milioni per il finanziamento degli asili ex ONMI, ora comunali, e l'assegnazione delle rimanenti disponibilita', con provvedimento della giunta regionale, alle unita' sanitarie locali, ai comuni e alle province - e dell'art. 15 della legge della stessa Regione 15 dicembre 1982, n. 55 - che a sua volta fa confluire le somme di cui al citato art. 10, legge n. 698 del 1975, nel fondo, istituito nel bilancio regionale, destinato al funzionamento degli interventi, dei servizi e delle attivita' socio-assistenziali - la limitata considerazione - rilevata dal giudice 'a quo' - delle esigenze assistenziali dei figli nati fuori del matrimonio non comporta la denunciata deviazione dai fini a cui il fondo suddetto, secondo le leggi statali che lo riguardano, e' destinato, sicche' vanno respinte le censure di incostituzionalita' che in base a tale erronea premessa sono state avanzate. Particolarmente significative in tal senso - oltre al fatto che e' proprio l'art. 10 a ricomprendere nell'assegnazione del fondo tutte le funzioni, al di la' di quelle strettamente attinenti all'assistenza ai figli nati fuori del matrimonio, attribuite a comuni e province - sono infatti, nell'ulteriore svolgimento della legislazione statale sul nuovo assetto delle funzioni regionali e locali e sul quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, fra le altre, le norme degli artt. 126 e 128, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, conformi al disposto dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 335 - che aveva gia' in precedenza previsto che tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione, confluissero, salvo eccezioni, nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni - e la legge 26 aprile 1982, n. 181, che nel determinare l'ammontare del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970, vi ricomprende espressamente anche le somme spettanti alle regioni ordinarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 698 del 1975. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., degli artt. 11, legge Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76, e 15, legge Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55). - V. le precedenti massime A e B. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte