Sentenza 277/1995 (ECLI:IT:COST:1995:277)
Massima numero 22122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  15/06/1995;  Decisione del  15/06/1995
Deposito del 27/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22118  22120  22121  22123


Titolo
SENT. 277/95 D. REGIONE VENETO - FINANZA REGIONALE - FONDO ISTITUITO A CARICO DEL BILANCIO DEL MINISTERO DEL TESORO ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIA' DI SPETTANZA DEL SOPPRESSO ONMI - RILEVATA LIMITATA CONSIDERAZIONE, NEGLI IMPEGNI DI SOMME SUL FONDO STESSO DISPOSTI CON LEGGI REGIONALI PER LE PREVISTE ATTIVITA' DI USL, ENTI LOCALI ECC., DELLE ESIGENZE ASSISTENZIALI DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LAMENTATA INCIDENZA SULLA TUTELA GIURIDICA E SOCIALE AD ESSI GARANTITA DALL'ART. 30 COST. - CARATTERI DI "DIRETTIVA AL LEGISLATORE" DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nello stabilire che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, l'art. 30 Cost. indica una direttiva al legislatore ordinario, direttiva che, per quanto riguarda le regioni, e' destinata a trovare attuazione nell'ambito dei programmi generali di assistenza da esse posti in essere. E' percio' da escludersi che le impugnate disposizioni dell'art. 11 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 76 - prevedente l'impegno, sul fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (concernente il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative gia' esercitate dal soppresso ONMI) della somma di L. 2.000 milioni per il finanziamento degli asili ex OMNI, ora comunali, e l'assegnazione delle rimanenti disponibilita', con provvedimento della giunta regionale, alle unita' sanitarie locali, ai comuni e alle province - e dell'art. 15 della legge della stessa Regione 15 dicembre 1982, n. 55 - che a sua volta fa confluire le somme di cui al citato art. 10, legge n. 698 del 1975 nel fondo, istituito nel bilancio regionale, destinato al funzionamento degli interventi, dei servizi e delle attivita' socio-assistenziali - possano porsi in contrasto con tale principio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 30 Cost., degli artt. 11, legge Regione Veneto 31 maggio 1980, n. 76, e 15, legge Regione Veneto 15 dicembre 1982, n. 55). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte