Sentenza 278/1995 (ECLI:IT:COST:1995:278)
Massima numero 21656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 27/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Titolo
SENT. 278/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE MILITARE - TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI - "INDENNITA' OPERATIVA" - MANCATA INCLUSIONE DELLA STESSA TRA GLI EMOLUMENTI UTILI AL COMPUTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 278/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE MILITARE - TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI - "INDENNITA' OPERATIVA" - MANCATA INCLUSIONE DELLA STESSA TRA GLI EMOLUMENTI UTILI AL COMPUTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo', ne' la natura retributiva, ne' la riconosciuta pensionabilita' della "indennita' operativa", disciplinata dalla legge n. 78 del 1983, spettante indistintamente a tutti i militari, costituiscono argomenti sufficienti per ritenere lesiva dei principi di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione sanciti dall'art. 36 Cost., la mancata inclusione del suddetto emolumento tra quelli che a norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 vanno posti a base del computo dell'indennita' di buonuscita. Invero, come non e' sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilita', cosi', reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento in quanto pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della l. 23 marzo 1983, n. 78). red.: S. Pomodoro
Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo', ne' la natura retributiva, ne' la riconosciuta pensionabilita' della "indennita' operativa", disciplinata dalla legge n. 78 del 1983, spettante indistintamente a tutti i militari, costituiscono argomenti sufficienti per ritenere lesiva dei principi di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione sanciti dall'art. 36 Cost., la mancata inclusione del suddetto emolumento tra quelli che a norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 vanno posti a base del computo dell'indennita' di buonuscita. Invero, come non e' sufficiente addurre la natura retributiva di un trattamento economico aggiuntivo per ritenere costituzionalmente illegittima la non pensionabilita', cosi', reciprocamente, il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento in quanto pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della l. 23 marzo 1983, n. 78). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte