Sentenza 278/1995 (ECLI:IT:COST:1995:278)
Massima numero 21657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  15/06/1995;  Decisione del  15/06/1995
Deposito del 27/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  21654  21656


Titolo
SENT. 278/95 C. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE MILITARE - TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI - "INDENNITA' OPERATIVA" - MANCATA INCLUSIONE DELLA STESSA TRA GLI EMOLUMENTI UTILI AL COMPUTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE, RIENTRANTE NEL COMPUTO DELLA BUONUSCITA, SPETTANTE AI DIRIGENTI, E ALLA NORMATIVA DELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE IN SEGUITO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 243 DEL 1993 - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disomogeneita' che si riscontra - nell'ambito delle voci retributive accessorie del pubblico impiego - tra l'"indennita' operativa", corrisposta, anche se con importi diversificati in ragione delle svariate condizioni d'impiego, a tutti i militari, e l'indennita' di funzione prevista, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti dall'art. 47 del d.P.R. n. 748 del 1972, non consente di assumere la norma (art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973) che la indennita' di funzione comprende nella base di calcolo della buonuscita, a 'tertium comparationis' per inferirne la illegittimita', in riferimento all'art. 3 Cost., della esclusione, dal computo della buonuscita, della indennita' operativa. Ne' d'altra parte, a sostegno della prospettata violazione del principio di eguaglianza, vale far richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993, dichiarativa della illegittimita' costituzionale delle norme che non consentono la computabilita', nella buonuscita, della indennita' integrativa speciale, giacche' - come la stessa sentenza chiarisce - il problema della inclusione della indennita' integrativa speciale nei trattamenti di fine rapporto si e' posto "in termini diversi rispetto a qualunque altra differenza normativa inerente alle modalita' di determinazione dei trattamenti stessi". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e della l. 23 marzo 1983, n. 78). - V. S. n. 243/1993, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte