Sentenza 280/1995 (ECLI:IT:COST:1995:280)
Massima numero 21650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 28/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Titolo
SENT. 280/95 B. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI PROPORRE APPELLO INCIDENTALE - CONTESTATA ATTRIBUZIONE AL PUBBLICO MINISTERO, CON LA FACOLTA' DI VALERSI DI TALE STRUMENTO PROCESSUALE DOPO AVER LASCIATO SCADERE IL TERMINE PER L'APPELLO PRINCIPALE, DI UNA DISCREZIONALITA' CIRCA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ASSERITA CONSEGUENTE INCOMPATIBILITA' CON IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELLA STESSA - ESCLUSIONE - NON CONFIGURABILITA' DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO COME PROIEZIONE NECESSARIA DELL'OBBLIGO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 280/95 B. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI PROPORRE APPELLO INCIDENTALE - CONTESTATA ATTRIBUZIONE AL PUBBLICO MINISTERO, CON LA FACOLTA' DI VALERSI DI TALE STRUMENTO PROCESSUALE DOPO AVER LASCIATO SCADERE IL TERMINE PER L'APPELLO PRINCIPALE, DI UNA DISCREZIONALITA' CIRCA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ASSERITA CONSEGUENTE INCOMPATIBILITA' CON IL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELLA STESSA - ESCLUSIONE - NON CONFIGURABILITA' DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO COME PROIEZIONE NECESSARIA DELL'OBBLIGO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il potere di appello del pubblico ministero non puo' riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse - nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria ed ineludibile. Nei lavori preparatori della Costituzione non e' dato rinvenire la benche' minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione. Dall'esame degli atti suddetti risulta che la costituzionalizzazione dell'obbligo di esercitare l'azione penale fu trattata esclusivamente in relazione a profili attinenti al momento iniziale dell'azione penale, senza il minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto meno a giudizi d'impugnazione. Anche tutto il sistema delle impugnazioni penali depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non e' riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale. Cio' si ricava, in primo luogo, dal potere del pubblico ministero di fare acquiescenza alla sentenza di primo grado, quali che siano state le sue conclusioni e quale che sia stato il contenuto della sentenza (art. 570, primo comma, del codice di procedura penale). E poiche' da tale possibile acquiescenza deriva, come unica conseguenza prevista dall'ordinamento processuale, il potere di impugnazione del procuratore generale presso la corte d'appello (art. 570, primo comma, citato), puo' osservarsi che un potere conferito alternativamente a due soggetti mal si concilia con la doverosita' in capo ad uno di essi. In terzo luogo l'appello, come ogni altra impugnazione del pubblico ministero in materia penale, e' rinunciabile nelle forme previste dall'art. 589 del codice di procedura penale, senza che la legge richieda al riguardo alcuna motivazione. Si deve pertanto escludere che l'art. 595 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, con quello di altre parti processuali, l'appello incidentale del pubblico ministero, sia da considerare costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto con l'art. 112 della Costituzione (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 112 Cost., dell'art. 595 cod. proc. pen.). - V. S. n. 177/1971, dichiarativa della illegittimita' costituzionale della norma del previgente codice disciplinante l'appello incidentale del pubblico ministero. red.: G. Conti
Il potere di appello del pubblico ministero non puo' riportarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale come se di tale obbligo esso fosse - nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia disatteso in tutto o in parte le ragioni dell'accusa - una proiezione necessaria ed ineludibile. Nei lavori preparatori della Costituzione non e' dato rinvenire la benche' minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione. Dall'esame degli atti suddetti risulta che la costituzionalizzazione dell'obbligo di esercitare l'azione penale fu trattata esclusivamente in relazione a profili attinenti al momento iniziale dell'azione penale, senza il minimo, neanche implicito, riferimento ai momenti successivi, e tanto meno a giudizi d'impugnazione. Anche tutto il sistema delle impugnazioni penali depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non e' riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale. Cio' si ricava, in primo luogo, dal potere del pubblico ministero di fare acquiescenza alla sentenza di primo grado, quali che siano state le sue conclusioni e quale che sia stato il contenuto della sentenza (art. 570, primo comma, del codice di procedura penale). E poiche' da tale possibile acquiescenza deriva, come unica conseguenza prevista dall'ordinamento processuale, il potere di impugnazione del procuratore generale presso la corte d'appello (art. 570, primo comma, citato), puo' osservarsi che un potere conferito alternativamente a due soggetti mal si concilia con la doverosita' in capo ad uno di essi. In terzo luogo l'appello, come ogni altra impugnazione del pubblico ministero in materia penale, e' rinunciabile nelle forme previste dall'art. 589 del codice di procedura penale, senza che la legge richieda al riguardo alcuna motivazione. Si deve pertanto escludere che l'art. 595 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, con quello di altre parti processuali, l'appello incidentale del pubblico ministero, sia da considerare costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto con l'art. 112 della Costituzione (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 112 Cost., dell'art. 595 cod. proc. pen.). - V. S. n. 177/1971, dichiarativa della illegittimita' costituzionale della norma del previgente codice disciplinante l'appello incidentale del pubblico ministero. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte