Sentenza 280/1995 (ECLI:IT:COST:1995:280)
Massima numero 21651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 28/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Titolo
SENT. 280/95 C. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI PROPORRE APPELLO INCIDENTALE - FINALITA' - IMPEDIMENTO DEGLI EFFETTI FAVOREVOLI PER L'IMPUTATO CHE POTREBBERO DERIVARE DALL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DALLO STESSO - POTERE DI IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO IN GENERALE - CONFIGURABILITA' COME DOVERE IN SENSO LATO - RICONDUCIBILITA' DI ESSO AI GENERALI DOVERI DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E SULLA PRONTA E REGOLARE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
SENT. 280/95 C. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI PROPORRE APPELLO INCIDENTALE - FINALITA' - IMPEDIMENTO DEGLI EFFETTI FAVOREVOLI PER L'IMPUTATO CHE POTREBBERO DERIVARE DALL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DALLO STESSO - POTERE DI IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO IN GENERALE - CONFIGURABILITA' COME DOVERE IN SENSO LATO - RICONDUCIBILITA' DI ESSO AI GENERALI DOVERI DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E SULLA PRONTA E REGOLARE AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.
Testo
L'appello incidentale e' per il pubblico ministero un onere, nel senso che egli deve farvi ricorso solo se intende cercare di impedire quegli effetti favorevoli per l'imputato che potrebbero derivare da un accoglimento dell'appello principale dall'imputato stesso proposto. Se di un dovere in senso lato si puo' parlare per il pubblico ministero di fronte all'esercizio del potere d'impugnazione, tale dovere e' riconducibile a quei generali doveri che competono al pubblico ministero in relazione alle funzioni ad esso demandate, doveri che nel vigente ordinamento giudiziario (art. 73 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) sono indicati con riferimento alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia e, con specifico riferimento al campo penale, come promovimento della repressione dei reati. Da questo insieme di riferimenti e' dato trarre la conclusione che quando il pubblico ministero deve decidere se impugnare o meno una sentenza, egli deve interrogare la propria coscienza in relazione al contenuto del provvedimento impugnabile e determinarsi secondo gli interessi generali della giustizia. Questo vale per l'appello principale; ma analoga considerazione puo' farsi per l'appello incidentale, con il correttivo del particolare profilo derivante dalla visione che il pubblico ministero possa essere indotto ad avere circa i contenuti della sentenza che il giudice di secondo grado potrebbe essere tratto a pronunciare in accoglimento dell'appello principale dell'imputato pervenendo a conclusioni che egli ritiene, ove fossero adottate, contrarie a giustizia. red.: G. Conti
L'appello incidentale e' per il pubblico ministero un onere, nel senso che egli deve farvi ricorso solo se intende cercare di impedire quegli effetti favorevoli per l'imputato che potrebbero derivare da un accoglimento dell'appello principale dall'imputato stesso proposto. Se di un dovere in senso lato si puo' parlare per il pubblico ministero di fronte all'esercizio del potere d'impugnazione, tale dovere e' riconducibile a quei generali doveri che competono al pubblico ministero in relazione alle funzioni ad esso demandate, doveri che nel vigente ordinamento giudiziario (art. 73 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) sono indicati con riferimento alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia e, con specifico riferimento al campo penale, come promovimento della repressione dei reati. Da questo insieme di riferimenti e' dato trarre la conclusione che quando il pubblico ministero deve decidere se impugnare o meno una sentenza, egli deve interrogare la propria coscienza in relazione al contenuto del provvedimento impugnabile e determinarsi secondo gli interessi generali della giustizia. Questo vale per l'appello principale; ma analoga considerazione puo' farsi per l'appello incidentale, con il correttivo del particolare profilo derivante dalla visione che il pubblico ministero possa essere indotto ad avere circa i contenuti della sentenza che il giudice di secondo grado potrebbe essere tratto a pronunciare in accoglimento dell'appello principale dell'imputato pervenendo a conclusioni che egli ritiene, ove fossero adottate, contrarie a giustizia. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte