Sentenza 281/1995 (ECLI:IT:COST:1995:281)
Massima numero 21633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  15/06/1995;  Decisione del  15/06/1995
Deposito del 28/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  21643


Titolo
SENT. 281/95 A. PROCESSO PENALE - INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA DELL'IMPUTATO - IMPEDIMENTO A PARTECIPARE COSCIENTEMENTE AL PROCEDIMENTO - CONSEGUENTE OBBLIGATORIA SOSPENSIONE 'SINE DIE' DEL PROCESSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER MANCATA POSSIBILITA' PER IL CURATORE SPECIALE DI RAPPRESENTARE PROCESSUALMENTE L'IMPUTATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - INCONCILIABILITA' DELLA SOLUZIONE PROSPETTATA DAL GIUDICE 'A QUO' CON IL DIRITTO ALL'AUTODIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre la sospensione del procedimento quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 dello stesso codice, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo stesso, pure quando, come nella fattispecie dedotta dal giudice 'a quo', la malattia da cui e' affetto l'interessato e' di natura irreversibile, non contrasta con il principio di uguaglianza perche' non si puo' equiparare la posizione di chi e' in grado di partecipare coscientemente al processo a quella di chi invece non lo e'. D'altro canto, la soluzione prospettata dal giudice rimettente di consentire la prosecuzione del processo nei casi di infermita' irreversibile autorizzando il curatore speciale a rappresentare l'imputato, oltre a non profilarsi certamente come soluzione costituzionalmente obbligata, si rivela comunque non in grado di garantire l'autodifesa, soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell'imputato. Neanche e' ravvisabile una lesione del diritto di difesa, derivando, anzi, dalla sospensione del processo l'impossibilita' che venga pronunciata una decisione di condanna nei confronti di una persona che, non potendo partecipare coscientemente al processo, non e' in grado di difendersi e dovendosi ritenere prevalente il diritto di autodifendersi rispetto a quello di essere giudicato. Neppure e' vulnerato il principio di obbligatorieta' dell'azione penale perche', a parte la possibilita' per il pubblico ministero di compiere le indagini nei limiti previsti dall'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dell'azione penale e' solo sospeso a salvaguardia del diritto costituzionalmente tutelato all'autodifesa (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in ri ferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima B. Per l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento in mancanza di cosciente partecipazione dell'imputato al processo al caso della infermita' mentale sopravvenuta al fatto, v. S. n. 340/1992. V. anche, nel regime del codice previgente, S. n. 23/1979. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte