Sentenza 281/1995 (ECLI:IT:COST:1995:281)
Massima numero 21643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 28/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:
21633
Titolo
SENT. 281/95 B. PROCESSO PENALE - INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - REITERAZIONE A CADENZA SEMESTRALE DELL'ACCERTAMENTO PERITALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL CASO DI INFERMITA' MENTALE IRREVERSIBILE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO ALLE SOLE LEGGI CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E IL LORO FUNZIONAMENTO SOTTO L'ASPETTO AMMINISTRATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 281/95 B. PROCESSO PENALE - INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA DELL'IMPUTATO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - REITERAZIONE A CADENZA SEMESTRALE DELL'ACCERTAMENTO PERITALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL CASO DI INFERMITA' MENTALE IRREVERSIBILE - ESCLUSIONE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO ALLE SOLE LEGGI CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E IL LORO FUNZIONAMENTO SOTTO L'ASPETTO AMMINISTRATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come costantemente affermato dalla Corte, il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione detto parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. Tale principio non puo' dunque essere fondatamente invocato per censurare la previsione dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice, una volta ordinata la sospensione del procedimento perche' l'imputato non e' in grado di parteciparvi coscientemente, obbligatoriamente disponga accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato a ogni successiva scadenza di sei mesi, e cio' anche nel caso di infermita' mentale ritenuta irreversibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima A. Per il principio di cui in massima, in riferimento all'art. 97 Cost., V. S. nn. 18/1989, 86/1982, 376/1993; O. n. 275/1994. red.: G. Conti
Come costantemente affermato dalla Corte, il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione detto parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. Tale principio non puo' dunque essere fondatamente invocato per censurare la previsione dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice, una volta ordinata la sospensione del procedimento perche' l'imputato non e' in grado di parteciparvi coscientemente, obbligatoriamente disponga accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato a ogni successiva scadenza di sei mesi, e cio' anche nel caso di infermita' mentale ritenuta irreversibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen.). - V. massima A. Per il principio di cui in massima, in riferimento all'art. 97 Cost., V. S. nn. 18/1989, 86/1982, 376/1993; O. n. 275/1994. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 72
co. 1
Altri parametri e norme interposte