Ordinanza 283/1995 (ECLI:IT:COST:1995:283)
Massima numero 21575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 28/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:
21576
Titolo
ORD. 283/95 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI - CONDANNA A PENA PECUNIARIA DEL MINORE - PREVISTA CONVERSIONE IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA A SECONDA CHE I GENITORI ABBIANO O MENO GENITORI ABBIENTI E DISPONIBILI AL PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA NONCHE' PER LA DIVERSITA' DI REGIME RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER LE SPESE PROCESSUALI AL CUI PAGAMENTO NON E' TENUTO IL MINORE CONDANNATO -- RITENUTA INEVITABILITA' DELLA PREVISIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE DI MISURE SUCCEDANEE ALLA PENA PECUNIARIA NON CORRISPOSTA PER INSOLVIBILITA' EVENTUALMENTE ANCHE PIU' AFFLITTIVE RISPETTO ALLA PENA PECUNIARIA - NECESSITA' CHE LE MISURE ADOTTATE DAL LEGISLATORE SIANO TALI DA RIDURRE AL MINIMO TALE POSSIBILE DIVARIO, CHE SIA AGEVOLATO QUANTO PIU' POSSIBILE L'ADEMPIMENTO DELLA PENA PECUNIARIA E CHE VI SIA UN EFFETTIVO CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DI UNA REALE CONDIZIONE DI INSOLVIBILITA' - SODDISFACIMENTO DI TALI CONDIZIONI DA PARTE DELL'ATTUALE DISCIPLINA - INCOMPARABILITA' DELLA RATIO DELL'ESENZIONE DEL MINORE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RISPETTO A QUELLA DELLA CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA, FONDATA SUL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA' DELLA SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDA TEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 283/95 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI - CONDANNA A PENA PECUNIARIA DEL MINORE - PREVISTA CONVERSIONE IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA A SECONDA CHE I GENITORI ABBIANO O MENO GENITORI ABBIENTI E DISPONIBILI AL PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA NONCHE' PER LA DIVERSITA' DI REGIME RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER LE SPESE PROCESSUALI AL CUI PAGAMENTO NON E' TENUTO IL MINORE CONDANNATO -- RITENUTA INEVITABILITA' DELLA PREVISIONE DA PARTE DEL LEGISLATORE DI MISURE SUCCEDANEE ALLA PENA PECUNIARIA NON CORRISPOSTA PER INSOLVIBILITA' EVENTUALMENTE ANCHE PIU' AFFLITTIVE RISPETTO ALLA PENA PECUNIARIA - NECESSITA' CHE LE MISURE ADOTTATE DAL LEGISLATORE SIANO TALI DA RIDURRE AL MINIMO TALE POSSIBILE DIVARIO, CHE SIA AGEVOLATO QUANTO PIU' POSSIBILE L'ADEMPIMENTO DELLA PENA PECUNIARIA E CHE VI SIA UN EFFETTIVO CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DI UNA REALE CONDIZIONE DI INSOLVIBILITA' - SODDISFACIMENTO DI TALI CONDIZIONI DA PARTE DELL'ATTUALE DISCIPLINA - INCOMPARABILITA' DELLA RATIO DELL'ESENZIONE DEL MINORE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RISPETTO A QUELLA DELLA CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA, FONDATA SUL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA' DELLA SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDA TEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'applicabilita' del regime di conversione delle pene pecuniarie ai condannati minorenni non contrasta con il principio di uguaglianza, in relazione alla diversita' di conseguenze che derivano a seconda che i minori abbiano o meno genitori abbienti e disponibili al pagamento della pena pecuniaria. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, pur non potendosi non convenire, anche relativamente ai soggetti maggiorenni, che appare insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione del principio di eguaglianza di fronte al reato ed alla pena proprio sul sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni del condannato, occorre, pero', anche ribadire come non sia concretamente evitabile ne' la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilita', ne' che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittivita', purche' vengano adottate misure sostitutive che riducano al minimo possibile tale divario e che nel contempo si adottino disposizioni che, agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni di insolvibilita', circoscrivano nella massima misura possibile l'area della concreta operativita' della conversione: un assetto, quest'ultimo, che puo' ritenersi raggiunto in forza nel nuovo sistema di conversione introdotto dalla modificazione dell'art. 136 cod. pen., senza contare la disciplina della dilazione e del pagamento rateale, utilizzabile anche dai condannati minorenni. Il principio di uguaglianza non e' leso neppure sotto il profilo della diversita' di regime rispetto a quello delle spese processuali, al cui obbligo sono sottratti i condannati minorenni a norma dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, trascurando del tutto il giudice 'a quo' che la 'ratio' alla base della norma ora ricordata e', come puntualizzato nei lavori preparatori di tale corpo normativo, di evitare che il carico delle spese finisca per gravare, piu' che sul minore, sulla sua famiglia, cosi' da non corrispondere al suo scopo intrinseco e da risolversi in un'ulteriore penalizzazione dei familiari; 'ratio' certo non invocabile con riferimento alla pena pecuniaria, il cui pagamento ed il cui conseguente regime derivante dall'insolvibilita' si giustificano, oltre tutto, in funzione del principio dell'inderogabilita' della pena (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen.). - V. massima B. Circa l'incostituzionalita' del precedente regime di conversione, v. S. n. 131/1979. Sull'istituto in questione, dopo la riforma recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 101) v. S. n. 108/1987. red.: G. Conti
L'applicabilita' del regime di conversione delle pene pecuniarie ai condannati minorenni non contrasta con il principio di uguaglianza, in relazione alla diversita' di conseguenze che derivano a seconda che i minori abbiano o meno genitori abbienti e disponibili al pagamento della pena pecuniaria. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, pur non potendosi non convenire, anche relativamente ai soggetti maggiorenni, che appare insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione del principio di eguaglianza di fronte al reato ed alla pena proprio sul sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni del condannato, occorre, pero', anche ribadire come non sia concretamente evitabile ne' la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilita', ne' che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittivita', purche' vengano adottate misure sostitutive che riducano al minimo possibile tale divario e che nel contempo si adottino disposizioni che, agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni di insolvibilita', circoscrivano nella massima misura possibile l'area della concreta operativita' della conversione: un assetto, quest'ultimo, che puo' ritenersi raggiunto in forza nel nuovo sistema di conversione introdotto dalla modificazione dell'art. 136 cod. pen., senza contare la disciplina della dilazione e del pagamento rateale, utilizzabile anche dai condannati minorenni. Il principio di uguaglianza non e' leso neppure sotto il profilo della diversita' di regime rispetto a quello delle spese processuali, al cui obbligo sono sottratti i condannati minorenni a norma dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, trascurando del tutto il giudice 'a quo' che la 'ratio' alla base della norma ora ricordata e', come puntualizzato nei lavori preparatori di tale corpo normativo, di evitare che il carico delle spese finisca per gravare, piu' che sul minore, sulla sua famiglia, cosi' da non corrispondere al suo scopo intrinseco e da risolversi in un'ulteriore penalizzazione dei familiari; 'ratio' certo non invocabile con riferimento alla pena pecuniaria, il cui pagamento ed il cui conseguente regime derivante dall'insolvibilita' si giustificano, oltre tutto, in funzione del principio dell'inderogabilita' della pena (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen.). - V. massima B. Circa l'incostituzionalita' del precedente regime di conversione, v. S. n. 131/1979. Sull'istituto in questione, dopo la riforma recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 101) v. S. n. 108/1987. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte