Sentenza 284/1995 (ECLI:IT:COST:1995:284)
Massima numero 21611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  15/06/1995;  Decisione del  15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 284/95. PENA - PENE DETENTIVE BREVI - SANZIONI SOSTITUTIVE - INAPPLICABILITA' AI REATI MILITARI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONDANNATI MILITARI RISPETTO A QUELLI COMUNI - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SECONDO I PRINCIPI DI CUI IN MOTIVAZIONE - NECESSITA', DATA LA IMPOSSIBILITA' DI INTERVENTI DI TIPO ADDITIVO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, CHE, A SEGUITO DELLA CADUCAZIONE DELLA DENUNCIATA PRECLUSIONE, IL LEGISLATORE APPRESTI UNA DISCIPLINA CHE ADEGUI IL REGIME DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE ALLE PECULIARITA' DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il fatto che a distanza di circa otto anni dalla pronuncia con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, per l'impossibilita' di rintracciare una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione della mancata previsione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, il legislatore non abbia ritenuto di dare alcuna regolamentazione alla materia, nonostante l'invito in tal senso rivolto con tale pronuncia, rende doverosa una decisione che impedisca il protrarsi della situazione di ingiustificata disparita' di trattamento dei condannati militari rispetto ai condannati comuni, pur dovendosi escludere la possibilita' di un intervento di tipo additivo. Senonche', ferma restando la caducazione della norma censurata e la conseguente applicabilita' anche ai reati militari delle sanzioni sostitutive - secondo le modalita' che verranno definite dal legislatore e nei limiti di pena stabiliti dall'art. 53, primo, secondo e quarto comma, della legge n. 689 del 1981 - residua l'esigenza di comporre le antinomie emergenti tra il sistema dettato dalla legge di modifiche al sistema penale e le particolari categorie di soggetti nei confronti dei quali le ulteriori norme della legge n. 689 del 1981 devono essere applicate. Con la conseguenza che gli altri precetti della stessa legge che dettino prescrizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi saranno riferibili anche ai reati militari, alla condizione che esse non risultino incompatibili con la posizione soggettiva del condannato. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza, sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento, restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' denunciati, dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione. Rimane riservato al legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza e degli altri principi costituzionali, il compito di apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sostitutive sia alle peculiari finalita' rieducative della pena militare sia al particolare 'status' del condannato, intervento divenuto ormai indifferibile anche in vista di non determinare, in conseguenza del vuoto normativo, una nuova disparita' di trattamento, questa volta a favore dei militari e non certo addebitabile al 'decisum' della Corte. - V., per la pronuncia di inammissibilita' richiamata nella massima, S. n. 279/1987. V. anche, nel senso della manifesta inammissibilita' della medesima questione , O. n. 230/1990 red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte