Sentenza 285/1995 (ECLI:IT:COST:1995:285)
Massima numero 22074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 285/95 ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ESECUZIONE FORZATA A DANNO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PARTICOLARITA' - IMPIGNORABILITA' DEI FONDI DI PERTINENZA DELLE USL VINCOLATI AL PAGAMENTO DI STIPENDI E COMPETENZE DEL PERSONALE E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI INDIVIDUATI CON DECRETO MINISTERIALE - NON PREVISTA DETERMINAZIONE, PRIMA DELL'INIZIO DEL PROCESSO ESECUTIVO, DELLE SOMME OCCORRENTI E DELLA LORO EFFETTIVA DESTINAZIONE AI FINI SUDDETTI, NEI MODI E FORME STABILITI PER L'ESECUZIONE FORZATA A DANNO DEGLI ENTI LOCALI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE QUESTIONI.
SENT. 285/95 ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ESECUZIONE FORZATA A DANNO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PARTICOLARITA' - IMPIGNORABILITA' DEI FONDI DI PERTINENZA DELLE USL VINCOLATI AL PAGAMENTO DI STIPENDI E COMPETENZE DEL PERSONALE E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI INDIVIDUATI CON DECRETO MINISTERIALE - NON PREVISTA DETERMINAZIONE, PRIMA DELL'INIZIO DEL PROCESSO ESECUTIVO, DELLE SOMME OCCORRENTI E DELLA LORO EFFETTIVA DESTINAZIONE AI FINI SUDDETTI, NEI MODI E FORME STABILITI PER L'ESECUZIONE FORZATA A DANNO DEGLI ENTI LOCALI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE QUESTIONI.
Testo
Nel sancire l'impignorabilita' dei fondi di pertinenza delle USL vincolati al pagamento degli stipendi e competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e all'erogazione dei servizi sanitari individuati dal d.m. 15 ottobre 1993, l'impugnato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. in legge 18 marzo 1993, n. 67), come interpretato, nel senso letterale, dall'autorita' rimettente, conferisce - in deroga ai principi generali in tema di pignoramento delle somme di pertinenza di enti pubblici - ai bilanci e agli atti amministrativi interni delle unita' sanitarie, che programmano l'allocazione delle risorse finanziarie, efficacia esterna, di guisa che l'eccezione di impignorabilita' e' opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive, senza una precisa determinazione delle somme occorrenti, e della loro effettiva destinazione ai fini suddetti, in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo. Percio', nei limiti del 'petitum' formulato dal giudice 'a quo' nel contestare, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, il regime privilegiato per le unita' sanitarie locali in tal modo introdotto nell'ordinamento, deve farsi luogo ad una dichiarazione di incostituzionalita' che integri la norma censurata in termini corrispondenti alla disciplina - che meglio tutela i diritti dei creditori - stabilita con il coevo decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali: disciplina che, essendo la posizione giuridica di tali enti praticamente analoga a quella delle USL, bene e' stata assunta a 'tertium comparationis'. Ne consegue che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la non sottoponibilita' a pignoramento delle somme destinate ai fini su indicati sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera, da parte dell'organo di amministrazione dell'unita' sanitaria locale, che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per i pagamenti e i servizi suddetti, e dell'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente in ragione dell'ordine cronologico delle fatture, come specificato nell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 1993. Restando assorbita, oltre alla censura avanzata - in riferimento all'art. 24 Cost. - nei confronti dello stesso art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9, la ulteriore questione - che non ha autonoma rilevanza - sollevata nei confronti del combinato disposto di tale articolo e degli artt. 615 e 624 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 97 Cost.. red.: S.P.
Nel sancire l'impignorabilita' dei fondi di pertinenza delle USL vincolati al pagamento degli stipendi e competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e all'erogazione dei servizi sanitari individuati dal d.m. 15 ottobre 1993, l'impugnato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. in legge 18 marzo 1993, n. 67), come interpretato, nel senso letterale, dall'autorita' rimettente, conferisce - in deroga ai principi generali in tema di pignoramento delle somme di pertinenza di enti pubblici - ai bilanci e agli atti amministrativi interni delle unita' sanitarie, che programmano l'allocazione delle risorse finanziarie, efficacia esterna, di guisa che l'eccezione di impignorabilita' e' opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive, senza una precisa determinazione delle somme occorrenti, e della loro effettiva destinazione ai fini suddetti, in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo. Percio', nei limiti del 'petitum' formulato dal giudice 'a quo' nel contestare, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, il regime privilegiato per le unita' sanitarie locali in tal modo introdotto nell'ordinamento, deve farsi luogo ad una dichiarazione di incostituzionalita' che integri la norma censurata in termini corrispondenti alla disciplina - che meglio tutela i diritti dei creditori - stabilita con il coevo decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali: disciplina che, essendo la posizione giuridica di tali enti praticamente analoga a quella delle USL, bene e' stata assunta a 'tertium comparationis'. Ne consegue che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la non sottoponibilita' a pignoramento delle somme destinate ai fini su indicati sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera, da parte dell'organo di amministrazione dell'unita' sanitaria locale, che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per i pagamenti e i servizi suddetti, e dell'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente in ragione dell'ordine cronologico delle fatture, come specificato nell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 1993. Restando assorbita, oltre alla censura avanzata - in riferimento all'art. 24 Cost. - nei confronti dello stesso art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9, la ulteriore questione - che non ha autonoma rilevanza - sollevata nei confronti del combinato disposto di tale articolo e degli artt. 615 e 624 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 97 Cost.. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 18/01/1993
n. 8
art. 11
legge 19/03/1993
n. 68
art. 0