Sentenza 286/1995 (ECLI:IT:COST:1995:286)
Massima numero 22127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Titolo
SENT. 286/95 A. FALLIMENTO - ACQUISTI EFFETTUATI DAL CONIUGE DEL FALLITO NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRESUNZIONE MUCIANA - APPLICABILITA' DELLA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942, CHE LA PREVEDE, ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE DEL 1975 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, IN REGIME DI SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI - DENUNCIATA "IRRAGIONEVOLEZZA SOPRAVVENUTA" PER IL CONTRASTO TRA LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, IN QUANTO PRESUPPONE UNA SUDDITANZA ECONOMICA DEL CONIUGE DELL'IMPRENDITORE, E I PRINCIPI DELLA RIFORMA RIGUARDO ALLA PARITA' DEI CONIUGI ANCHE NEGLI ASPETTI DEL LAVORO E DELLE SFERE PATRIMONIALI - CONFIGURABILITA' DI QUESTIONE, NON DI COSTITUZIONALITA' MA DI INTERPRETAZIONE, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 286/95 A. FALLIMENTO - ACQUISTI EFFETTUATI DAL CONIUGE DEL FALLITO NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRESUNZIONE MUCIANA - APPLICABILITA' DELLA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942, CHE LA PREVEDE, ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE DEL 1975 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, IN REGIME DI SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI - DENUNCIATA "IRRAGIONEVOLEZZA SOPRAVVENUTA" PER IL CONTRASTO TRA LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, IN QUANTO PRESUPPONE UNA SUDDITANZA ECONOMICA DEL CONIUGE DELL'IMPRENDITORE, E I PRINCIPI DELLA RIFORMA RIGUARDO ALLA PARITA' DEI CONIUGI ANCHE NEGLI ASPETTI DEL LAVORO E DELLE SFERE PATRIMONIALI - CONFIGURABILITA' DI QUESTIONE, NON DI COSTITUZIONALITA' MA DI INTERPRETAZIONE, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Le disarmonie e le incongruenze, denunciate dal giudice 'a quo' sotto il profilo della "irragionevolezza sopravvenuta" - e che indubbiamente sussistono - tra la "presunzione muciana", in quanto tuttora operante, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'impugnato art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, e le linee fondamentali della riforma del diritto di famiglia (ex l. 19 maggio 1975, n. 151) in quanto ispirata al principio della parita' dei coniugi anche riguardo agli aspetti del lavoro e delle sfere patrimoniali, con maggiore aderenza all'odierna realta' sociale delle famiglie - che esclude la sudditanza economica del coniuge dell'imprenditore presupposta dalla presunzione 'de qua' e in cui la effettivita' degli acquisti personali dei coniugi e' "normale ricorrenza" - si risolvono prevalentemente in contrasti tra la norma censurata (come interpretata dal giudice rimettente) ed altre norme dello stesso rango, le quali, pur configurandosi come corretta attuazione dei principi della Costituzione, non partecipano tuttavia della forza di questi. Pertanto, trattandosi di aspetti irragionevoli ma che non attengono all'ambito costituzionale, la loro soluzione - in modo ad esempio analogo a quanto avvenuto per l'ipotesi di comunione legale - resta affidata all'attivita' ermeneutica di competenza dell'autorita' giudiziaria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.P.
Le disarmonie e le incongruenze, denunciate dal giudice 'a quo' sotto il profilo della "irragionevolezza sopravvenuta" - e che indubbiamente sussistono - tra la "presunzione muciana", in quanto tuttora operante, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'impugnato art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, e le linee fondamentali della riforma del diritto di famiglia (ex l. 19 maggio 1975, n. 151) in quanto ispirata al principio della parita' dei coniugi anche riguardo agli aspetti del lavoro e delle sfere patrimoniali, con maggiore aderenza all'odierna realta' sociale delle famiglie - che esclude la sudditanza economica del coniuge dell'imprenditore presupposta dalla presunzione 'de qua' e in cui la effettivita' degli acquisti personali dei coniugi e' "normale ricorrenza" - si risolvono prevalentemente in contrasti tra la norma censurata (come interpretata dal giudice rimettente) ed altre norme dello stesso rango, le quali, pur configurandosi come corretta attuazione dei principi della Costituzione, non partecipano tuttavia della forza di questi. Pertanto, trattandosi di aspetti irragionevoli ma che non attengono all'ambito costituzionale, la loro soluzione - in modo ad esempio analogo a quanto avvenuto per l'ipotesi di comunione legale - resta affidata all'attivita' ermeneutica di competenza dell'autorita' giudiziaria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte