Sentenza 286/1995 (ECLI:IT:COST:1995:286)
Massima numero 22128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Titolo
SENT. 286/95 B. FALLIMENTO - ACQUISTI EFFETTUATI DAL CONIUGE DEL FALLITO NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRESUNZIONE MUCIANA - APPLICABILITA' DELLA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942, CHE LA PREVEDE, ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE DEL 1975 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, IN REGIME DI SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI - VIZI DI IRRAGIONEVOLEZZA RILEVATI IN RELAZIONE AI PRESUPPOSTI E ALLE FINALITA' DELLA SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI, ALLA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA, SECONDO LA GIURISPRUDENZA, IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI, ED ALLA EVENTUALE APPLICABILITA', O INAPPLICABILITA', DELLA STESSA, IN REGIME DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI, NONCHE' IN RELAZIONE ALLA SUA POSSIBILE OPERATIVITA' ANCHE NEI CASI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - QUESTIONI PROSPETTABILI SUL TERRENO DELL'INTERPRETAZIONE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O, IN QUANTO IMPLICANTI SCELTE TRA DIVERSE SOLUZIONI, IN SEDE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 286/95 B. FALLIMENTO - ACQUISTI EFFETTUATI DAL CONIUGE DEL FALLITO NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRESUNZIONE MUCIANA - APPLICABILITA' DELLA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942, CHE LA PREVEDE, ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE DEL 1975 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, IN REGIME DI SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI - VIZI DI IRRAGIONEVOLEZZA RILEVATI IN RELAZIONE AI PRESUPPOSTI E ALLE FINALITA' DELLA SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI, ALLA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA, SECONDO LA GIURISPRUDENZA, IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI, ED ALLA EVENTUALE APPLICABILITA', O INAPPLICABILITA', DELLA STESSA, IN REGIME DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI, NONCHE' IN RELAZIONE ALLA SUA POSSIBILE OPERATIVITA' ANCHE NEI CASI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - QUESTIONI PROSPETTABILI SUL TERRENO DELL'INTERPRETAZIONE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O, IN QUANTO IMPLICANTI SCELTE TRA DIVERSE SOLUZIONI, IN SEDE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
A sostegno della questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo alla "presunzione muciana", in quanto tuttora applicabile, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, il giudice 'a quo' deduce, fra l'altro, che la norma impugnata sarebbe viziata da irrazionalita', dato che: a) nell'attuale assetto dei rapporti patrimoniali della famiglia la separazione dei beni non costituisce piu' un "regime legale", ma, com risultato di una apposita convenzione, oltre a ricollegarsi statisticamente ad una situazione in cui entrambi i coniugi hanno proprie e distinte fonti di reddito, svela appunto l'intenzione di evitare commistioni di patrimoni; b) qualora la "presunzione muciana" si ritenesse applicabile anche nell'ipotesi di separazione giudiziale dei beni, di cui all'art. 193 cod. civ., dovrebbe considerarsi che non di rado il passaggio dal regime di comunione legale - in cui secondo la giurisprudenza la "presunzione muciana" e' inapplicabile - al regime di separazione giudiziale, e' richiesto dal coniuge dell'imprenditore - e tutelato come scelta cautelativa dal legislatore - proprio al fine - che la conseguente applicabilita' della "presunzione muciana" vanificherebbe - di sottrarsi da situazioni di disordine negli affari del consorte; mentre, se invece la "presunzione muciana" si ritenesse inapplicabile nel regime di separazione giudiziale, sarebbe contraddittorio applicarla nel regime, sostanzialmente identico, della separazione convenzionale; c) l'effetto della muciana potrebbe assurdamente prodursi anche nel caso di separazione personale dei coniugi. Poiche', pero', tali censure potrebbero essere controbilanciate da opposte esigenze di mantenimento della presunzione "de qua": quali l'apprestamento di un rimedio rapido al frequente abuso di sottrazione dei beni alla responsabilita' patrimoniale del fallito e la maggiore facilita' per il coniuge di dare la prova contraria, rispetto alle maggiori difficolta' per i creditori, obbligati ad esperire piu' complesse azioni di simulazione o di intestazione fiduciaria, le lamentate incompatibilita' vanno risolte in via interpretativa o - in quanto implicano articolate risposte eccedenti i poteri della Corte costituzionale - attraverso una serie di auspicabili rimedi legislativi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto i cennati profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
A sostegno della questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo alla "presunzione muciana", in quanto tuttora applicabile, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, il giudice 'a quo' deduce, fra l'altro, che la norma impugnata sarebbe viziata da irrazionalita', dato che: a) nell'attuale assetto dei rapporti patrimoniali della famiglia la separazione dei beni non costituisce piu' un "regime legale", ma, com risultato di una apposita convenzione, oltre a ricollegarsi statisticamente ad una situazione in cui entrambi i coniugi hanno proprie e distinte fonti di reddito, svela appunto l'intenzione di evitare commistioni di patrimoni; b) qualora la "presunzione muciana" si ritenesse applicabile anche nell'ipotesi di separazione giudiziale dei beni, di cui all'art. 193 cod. civ., dovrebbe considerarsi che non di rado il passaggio dal regime di comunione legale - in cui secondo la giurisprudenza la "presunzione muciana" e' inapplicabile - al regime di separazione giudiziale, e' richiesto dal coniuge dell'imprenditore - e tutelato come scelta cautelativa dal legislatore - proprio al fine - che la conseguente applicabilita' della "presunzione muciana" vanificherebbe - di sottrarsi da situazioni di disordine negli affari del consorte; mentre, se invece la "presunzione muciana" si ritenesse inapplicabile nel regime di separazione giudiziale, sarebbe contraddittorio applicarla nel regime, sostanzialmente identico, della separazione convenzionale; c) l'effetto della muciana potrebbe assurdamente prodursi anche nel caso di separazione personale dei coniugi. Poiche', pero', tali censure potrebbero essere controbilanciate da opposte esigenze di mantenimento della presunzione "de qua": quali l'apprestamento di un rimedio rapido al frequente abuso di sottrazione dei beni alla responsabilita' patrimoniale del fallito e la maggiore facilita' per il coniuge di dare la prova contraria, rispetto alle maggiori difficolta' per i creditori, obbligati ad esperire piu' complesse azioni di simulazione o di intestazione fiduciaria, le lamentate incompatibilita' vanno risolte in via interpretativa o - in quanto implicano articolate risposte eccedenti i poteri della Corte costituzionale - attraverso una serie di auspicabili rimedi legislativi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto i cennati profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte