Sentenza 286/1995 (ECLI:IT:COST:1995:286)
Massima numero 22129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  15/06/1995;  Decisione del  15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22127  22128


Titolo
SENT. 286/95 C. FALLIMENTO - ACQUISTI EFFETTUATI DAL CONIUGE DEL FALLITO NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRESUNZIONE MUCIANA - APPLICABILITA' DELLA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942, CHE LA PREVEDE, ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE DEL 1975 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, IN REGIME DI SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI FAMIGLIE DI FATTO, O DI FAMIGLIE LEGITTIME IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE, IN CUI LA NORMA IMPUGNATA NON E' OPERATIVA, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI POSTI A TUTELA DELLA FAMIGLIA - NECESSITA' DI UN BILANCIAMENTO CON LE CONTRAPPOSTE ESIGENZE DI TUTELA DEI CREDITORI E DELLE REGOLE DI MERCATO E QUINDI, ATTRAVERSO LA SCELTA TRA DIVERSE POSSIBILI SOLUZIONI, DI UN ARTICOLATO AUSPICABILE INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Le deduzioni svolte dal giudice 'a quo' riguardo alla "presunzione muciana", in quanto applicabile, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'art. 70 della legge fallimentare, nel regime di separazione convenzionale dei beni, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., per la disparita' di trattamento che la norma impugnata introdurrebbe in danno delle famiglie che abbiano scelto tale regime patrimoniale, sia all'esterno, rispetto a famiglie di fatto e ad altre forme di libera convivenza, sia, all'interno stesso della famiglia legittima, rispetto ai nuclei che abbiano optato per il regime di comunione legale - tutti del pari sottratti alla sfera di operativita' della disposizione ' de qua' - nonche' per la conseguente disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi anche tra creditori (nell'uno o nell'altro regime patrimoniale) e tra creditori dell'uno o dell'altro coniuge, non sono sufficienti a motivare la denunciata incostituzionalita'. Un ipotetico accoglimento di tali censure, infatti, - pur potendosi riconoscere che l'art. 31 Cost. non si limita ad impegnare la Repubblica ad interventi di promozione sociale a tutela della famiglia, ma implica altresi' il divieto per il legislatore di introdurre discipline sfavorevoli alla famiglia stessa - comporterebbe una scelta tra diverse soluzioni nel ridisegnare il giusto bilanciamento delle esigenze dei rapporti fra coniugi rispetto a quelle dei creditori e delle regole di mercato, potendosi riconsiderare la permanenza della giustificazione della presunzione, o la sua disciplina in modo articolato rispetto ai diversi regimi patrimoniali della famiglia. Il che rende auspicabile un intervento legislativo, finalizzato ad un razionale riordino della materia, in cui , fra l'altro, si tengano presenti gli altri ordinamenti europei. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost. - sotto i cennati profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Riguardo alla "presunzione muciana", su questione, formulata pero' in termini diversi, e prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, v. S. n. 195/1975 ed inoltre, per la dichiarazione di incostituzionalita' pronunciata sul par. 45 K.O. - prevedente analoga presunzione - v. la sentenza 24 luglio 1968 dalla Corte costituzionale tedesca. Riguardo alla abolizione dello stesso istituto, in Francia, attraverso la sostituzione della norma che lo prevedeva, dell'art. 542 del 'code de commerce', v. la legge 13 luglio 1967, n. 563. Riguardo al divieto di donazioni tra coniugi e al c.d. cumulo dei redditi, v. poi, rispettivamente, S. n. 91/1973 e S. n. 179/1976. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte