Sentenza 287/1995 (ECLI:IT:COST:1995:287)
Massima numero 21579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 287/95. PROCESSO PENALE - QUERELA - FORMALITA' - QUERELA RECAPITATA DA UN INCARICATO O SPEDITA PER POSTA IN PIEGO RACCOMANDATO - NECESSITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA - INTEGRA UNA RAGIONEVOLE CAUTELA INTESA A RENDERE CERTI SULLA PROVENIENZA DELL'ATTO - INSUSSISTENZA DELLA LESIONE, DEDOTTA DAL GIUDICE 'A QUO', DEL DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 287/95. PROCESSO PENALE - QUERELA - FORMALITA' - QUERELA RECAPITATA DA UN INCARICATO O SPEDITA PER POSTA IN PIEGO RACCOMANDATO - NECESSITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA - INTEGRA UNA RAGIONEVOLE CAUTELA INTESA A RENDERE CERTI SULLA PROVENIENZA DELL'ATTO - INSUSSISTENZA DELLA LESIONE, DEDOTTA DAL GIUDICE 'A QUO', DEL DIRITTO AD AGIRE IN GIUDIZIO E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il recapito della querela da parte di un incaricato o la spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato, costituiscono una novita' del nuovo codice di rito penale. L'avere il legislatore previsto per tali forme di presentazione della querela il requisito della sottoscrizione "autentica", nel senso, esplicitato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', di sottoscrizione "autenticata", non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio ne', 'a fortiori', del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Tale norma esprime infatti una ragionevole cautela resa necessaria nei casi in cui manchi un diretto contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto, cosi' da evitare che la giurisdizione penale possa essere inutilmente essere messa in movimento senza che vi sia certezza che l'atto che da' impulso al procedimento provenga effettivamente dal titolare del diritto di querela (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 Cost., degli artt. 337, comma 1, e 409 cod. proc. pen., e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti
Il recapito della querela da parte di un incaricato o la spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato, costituiscono una novita' del nuovo codice di rito penale. L'avere il legislatore previsto per tali forme di presentazione della querela il requisito della sottoscrizione "autentica", nel senso, esplicitato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', di sottoscrizione "autenticata", non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio ne', 'a fortiori', del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Tale norma esprime infatti una ragionevole cautela resa necessaria nei casi in cui manchi un diretto contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto, cosi' da evitare che la giurisdizione penale possa essere inutilmente essere messa in movimento senza che vi sia certezza che l'atto che da' impulso al procedimento provenga effettivamente dal titolare del diritto di querela (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 Cost., degli artt. 337, comma 1, e 409 cod. proc. pen., e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte