Sentenza 288/1995 (ECLI:IT:COST:1995:288)
Massima numero 21736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Titolo
SENT. 288/95 A. PENSIONI DI GUERRA - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE MENSILE PER L'ADEGUAMENTO AL COSTO DELLA VITA - NON CUMULABILITA' DELL'INDENNITA' IN CASO DI PERCEZIONE DI PENSIONE, ASSEGNO O RETRIBUZIONE COLLEGATI ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - OBBLIGO DEI TITOLARI DI PENSIONE DI GUERRA DI DENUNCIARE IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' INTEGRATIVA - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA LEGISLATIVA - NATURA DELLA PENSIONE DI GUERRA - BILANCIAMENTO FRA DOVERE DI SOLIDARIETA' E LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ALLA BASE DELLA DETERMINAZIONE, AD OPERA DEL LEGISLATORE, DELL'AMMONTARE DELLE PENSIONI, TANTO DI GUERRA CHE ORDINARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 288/95 A. PENSIONI DI GUERRA - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE MENSILE PER L'ADEGUAMENTO AL COSTO DELLA VITA - NON CUMULABILITA' DELL'INDENNITA' IN CASO DI PERCEZIONE DI PENSIONE, ASSEGNO O RETRIBUZIONE COLLEGATI ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - OBBLIGO DEI TITOLARI DI PENSIONE DI GUERRA DI DENUNCIARE IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' INTEGRATIVA - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA LEGISLATIVA - NATURA DELLA PENSIONE DI GUERRA - BILANCIAMENTO FRA DOVERE DI SOLIDARIETA' E LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ALLA BASE DELLA DETERMINAZIONE, AD OPERA DEL LEGISLATORE, DELL'AMMONTARE DELLE PENSIONI, TANTO DI GUERRA CHE ORDINARIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Premesso che la definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio", contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, va intesa nel senso che essa ha carattere indennitario, e non previdenziale o assistenziale - sicche' all'adeguamento ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta si procede non mediante rivalutazione monetaria, e cioe' riliquidazione della pensione, bensi' mediante l'aggiunta di un'indennita' integrativa -, alla determinazione del suo ammontare il legislatore, cui e' lasciata ampia discrezionalita', perviene all'esito del bilanciamento tra il dovere di riconoscenza e di solidarieta' nei confronti dei beneficiari, ed i limiti delle disponibilita' di bilancio e i criteri di allocazione della spesa pubblica. Si giustifica cosi' il divieto di cumulo dei meccanismi di indicizzazione - nella specie, l'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla legge n. 875 del 1971 - nel caso di percezione di altre pensioni o retribuzioni comunque collegate alla variazione del costo della vita, divieto comune alle pensioni di guerra ed a quelle ordinarie. Ne' l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il divieto di cumulo gia' stabilito per le pensioni di guerra dalla legge n. 585 del 1971, ne' l'art. 80 del d.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennita' integrativa, sono pertanto lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della legge n. 875 del 1977. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 80 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - In ordine al significato della definizione delle pensioni di guerra come "atto risarcitorio", v. S. n. 113/1968. Sulla discrezionalita' del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle pensioni, nell'ambito del bilanciamento tra dovere di solidarieta' e limiti della disponibilita' di bilancio, v. S. n. 405/1993. Circa l'accostamento delle pensioni di guerra a quelle ordinarie, v. S. n. 97/1980. red.: A. Greco
Premesso che la definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio", contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, va intesa nel senso che essa ha carattere indennitario, e non previdenziale o assistenziale - sicche' all'adeguamento ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta si procede non mediante rivalutazione monetaria, e cioe' riliquidazione della pensione, bensi' mediante l'aggiunta di un'indennita' integrativa -, alla determinazione del suo ammontare il legislatore, cui e' lasciata ampia discrezionalita', perviene all'esito del bilanciamento tra il dovere di riconoscenza e di solidarieta' nei confronti dei beneficiari, ed i limiti delle disponibilita' di bilancio e i criteri di allocazione della spesa pubblica. Si giustifica cosi' il divieto di cumulo dei meccanismi di indicizzazione - nella specie, l'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla legge n. 875 del 1971 - nel caso di percezione di altre pensioni o retribuzioni comunque collegate alla variazione del costo della vita, divieto comune alle pensioni di guerra ed a quelle ordinarie. Ne' l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il divieto di cumulo gia' stabilito per le pensioni di guerra dalla legge n. 585 del 1971, ne' l'art. 80 del d.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennita' integrativa, sono pertanto lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della legge n. 875 del 1977. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 80 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - In ordine al significato della definizione delle pensioni di guerra come "atto risarcitorio", v. S. n. 113/1968. Sulla discrezionalita' del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle pensioni, nell'ambito del bilanciamento tra dovere di solidarieta' e limiti della disponibilita' di bilancio, v. S. n. 405/1993. Circa l'accostamento delle pensioni di guerra a quelle ordinarie, v. S. n. 97/1980. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte