Sentenza 288/1995 (ECLI:IT:COST:1995:288)
Massima numero 21739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAIANIELLO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  15/06/1995;  Decisione del  15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  21736  21738


Titolo
SENT. 288/95 C. PENSIONI DI GUERRA - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE MENSILE PER L'ADEGUAMENTO AL COSTO DELLA VITA - NON CUMULABILITA' DELL'INDENNITA' IN CASO DI PERCEZIONE DI PENSIONE, ASSEGNO O RETRIBUZIONE COLLEGATI ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - DIRIGENTI E FUNZIONARI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO - GESTIONE DELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE IN RAPPORTO ALLE PENSIONI DI GUERRA - INTRODUZIONE DI UNA SORTA DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA - ASSERITI ECCESSO DI DELEGA E VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COST. - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' nel giudizio 'a quo' non si controverte della responsabilita' di dirigenti o funzionari di direzioni provinciali del tesoro, e' irrilevante la questione che investe le disposizioni del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, che avrebbero imposto ai detti funzionari la gestione dell'indennita' integrativa speciale in rapporto con le pensioni di guerra, introducendo in tal modo una sorta di responsabilita' oggettiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 28 e 76 Cost., degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429). red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte