Ordinanza 291/1995 (ECLI:IT:COST:1995:291)
Massima numero 21671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
15/06/1995; Decisione del
15/06/1995
Deposito del 29/06/1995; Pubblicazione in G. U. 05/07/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 291/95. PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - DOMANDE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DA PARTE DI CONGIUNTI DI MILITARI O CIVILI DECEDUTI O DISPERSI PER CAUSA DI GUERRA - DECORRENZA DEL TERMINE (QUINQUENNALE) DI PRESENTAZIONE - MANCATA ESTENSIONE AI C.D. INABILI PRESUNTI (PER ETA'), DELLA PIU' FAVOREVOLE NORMATIVA PREVISTA PER I C.D. INABILI EFFETTIVI (PER INFERMITA') - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 291/95. PENSIONI - PENSIONI DI GUERRA - DOMANDE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DA PARTE DI CONGIUNTI DI MILITARI O CIVILI DECEDUTI O DISPERSI PER CAUSA DI GUERRA - DECORRENZA DEL TERMINE (QUINQUENNALE) DI PRESENTAZIONE - MANCATA ESTENSIONE AI C.D. INABILI PRESUNTI (PER ETA'), DELLA PIU' FAVOREVOLE NORMATIVA PREVISTA PER I C.D. INABILI EFFETTIVI (PER INFERMITA') - PROSPETTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' della disciplina adottata nell'art. 100. terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, riguardo alla decorrenza del termine quinquennale, ivi previsto per la presentazione della domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi per causa di guerra, per i c.d. inabili presunti (per eta') per i quali il termine decorre immediatamente dal sessantacinquesimo giorno di eta' - e gli inabili effettivi (da infermita') - per i quali il termine decorre dal primo giorno dell'anno successivo al verificarsi dell'infermita' - trova ragionevole giustificazione nelle differenti cause che nelle due ipotesi danno origine al trattamento pensionistico, in quanto, mentre nel caso della inabilita' effettiva non e' agevole determinare con esattezza il momento del suo realizzarsi ed e' anzi necessario garantire all'interessato un ragionevole lasso di tempo per la raccolta della documentazione medica, tali esigenze non ricorrono per la c.d. inabilita' presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto, non essendo omogenee le situazioni poste a confronto, e' da escludere - contro quanto ha sostenuto il giudice 'a quo' - che la mancata estensione agli "inabili presunti" della norma applicabile agli "inabili effettivi" dia luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915). red.: S. Pomodoro
La diversita' della disciplina adottata nell'art. 100. terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, riguardo alla decorrenza del termine quinquennale, ivi previsto per la presentazione della domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi per causa di guerra, per i c.d. inabili presunti (per eta') per i quali il termine decorre immediatamente dal sessantacinquesimo giorno di eta' - e gli inabili effettivi (da infermita') - per i quali il termine decorre dal primo giorno dell'anno successivo al verificarsi dell'infermita' - trova ragionevole giustificazione nelle differenti cause che nelle due ipotesi danno origine al trattamento pensionistico, in quanto, mentre nel caso della inabilita' effettiva non e' agevole determinare con esattezza il momento del suo realizzarsi ed e' anzi necessario garantire all'interessato un ragionevole lasso di tempo per la raccolta della documentazione medica, tali esigenze non ricorrono per la c.d. inabilita' presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto, non essendo omogenee le situazioni poste a confronto, e' da escludere - contro quanto ha sostenuto il giudice 'a quo' - che la mancata estensione agli "inabili presunti" della norma applicabile agli "inabili effettivi" dia luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte