Sentenza 292/1995 (ECLI:IT:COST:1995:292)
Massima numero 22124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 12/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22125  22126


Titolo
SENT. 292/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONE SOLLEVATA CONTRO LEGGE REGIONALE, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 117 COST., PER VIOLAZIONE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DI LEGGI DELLO STATO - CHIARA E CERTA INDIVIDUAZIONE, NEL RICORSO, DEL PRINCIPIO INVOCATO, PUR IN MANCANZA DI SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE IN CUI E' CONTENUTO - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Testo
Allorche', in una questione di legittimita' costituzionale proposta, in via principale, in riferimento all'art. 117 Cost., l'invocato principio fondamentale delle leggi dello Stato risulti, con certezza, nel ricorso, individuato, la questione va ritenuta ammissibile, pur in mancanza di una specifica indicazione degli articoli di legge in cui il principio e' contenuto. (Alla stregua di tale criterio, la Corte, nel giudizio promosso, con ricorso del Presidente del Consiglio, in riferimento - fra l'altro - all'art. 117 Cost., nei confronti della normativa introdotta con legge della Regione Lombardia, riapprovata il 26 ottobre 1994, circa il numero di ore di lavoro straordinario previsto per il personale del Consiglio regionale, ha respinto la eccezione di inammissibilita' opposta dalla difesa della regione per la mancata indicazione degli articoli di legge contenenti il principio, della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, invocato dal ricorrente). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 34    co. 1  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 1