Sentenza 292/1995 (ECLI:IT:COST:1995:292)
Massima numero 22125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 12/07/1995
Massime associate alla pronuncia:  22124  22126


Titolo
SENT. 292/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA - NUOVA NORMATIVA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 - INQUADRAMENTO DEI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE - PERDURANTE EFFICACIA, IN VIA TRANSITORIA, DELLA NORMATIVA POSTA DA PREGRESSI ACCORDI SINDACALI - NATURA DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 117 COST..

Testo
Come la Corte ha gia' affermato, sia l'inquadramento dei rapporti di pubblico impiego nella contrattazione collettiva e individuale, sia la disciplina transitoria relativa alla perdurante efficacia di pregressi accordi sindacali, costituiscono, al di la' della qualifica formale (cfr. art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, legge n. 421 del 1992 e art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 1993) principi fondamentali che le regioni sono tenute ad osservare ai sensi dell'art. 117 Cost.. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1993  n. 421  art. 2    co. 1  lett. a)

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2    co. 2  

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 1    co. 3  

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 2    co. 3  

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 72