Sentenza 292/1995 (ECLI:IT:COST:1995:292)
Massima numero 22126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 12/07/1995
Titolo
SENT. 292/95 C. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE - PREVISIONE, IN SUO FAVORE, NEL "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI", ISTITUITO CON LEGGE N. 38 DEL 1990, DI UNA SOMMA NON SUPERIORE A LIRE 120 ANNUE PER LAVORO STRAORDINARIO, ANZICHE' A 70, COME STABILITO IN PRECEDENZA - CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA "CONTRATTUALIZZAZIONE" DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, E QUINDI DELLA NON MODIFICABILITA', CON LEGGE REGIONALE, DEI PREGRESSI, E TUTTORA EFFICACI, ACCORDI SINDACALI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
SENT. 292/95 C. REGIONE LOMBARDIA - PERSONALE DI RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE - PREVISIONE, IN SUO FAVORE, NEL "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI", ISTITUITO CON LEGGE N. 38 DEL 1990, DI UNA SOMMA NON SUPERIORE A LIRE 120 ANNUE PER LAVORO STRAORDINARIO, ANZICHE' A 70, COME STABILITO IN PRECEDENZA - CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA "CONTRATTUALIZZAZIONE" DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, E QUINDI DELLA NON MODIFICABILITA', CON LEGGE REGIONALE, DEI PREGRESSI, E TUTTORA EFFICACI, ACCORDI SINDACALI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Testo
La legge riapprovata dal Consiglio regionale della Lombardia il 26 ottobre 1994, col prevedere, mediante l'aggiunta di un comma all'art. 5 dell'allegato alla legge regionale n. 38 del 1990, che il "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" (istituto dal medesimo art. 5) e' alimentato, per il solo personale del ruolo consiliare, da una somma non superiore a 120 ore di lavoro straordinario all'anno per dipendente, anziche' a 70 ore - come stabilito dalla normativa contrattuale vigente - viene ad accrescere, per il personale consiliare, un trattamento economico accessorio, in contrasto con i principi fondamentali delle leggi dello Stato costituiti, da un lato (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 29 del 1993) dalla "contrattualizzazione" del rapporto di pubblico impiego (sotto lo specifico profilo del trattamento economico), e, dall'altro (art. 72 dello stesso decreto legislativo) dalla perdurante efficacia, in via transitoria, fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi, della normativa derivante dai pregressi accordi sindacali adottati ai sensi della legge-quadro n. 93 del 1983, al contenuto dei quali non e' quindi consentito alle regioni di apportare modifiche. La legge regionale - assorbito il profilo di censura relativo all'art. 81 Cost. - deve essere pertanto dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost., non valendo in contrario far richiamo all'art. 49 del decreto legislativo n. 29, giacche' tale articolo, se e' vero che, dopo avere affermato (comma 1) che nel rapporto di pubblico impiego "il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi", dispone, al comma 2, che le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi - a parte che eventuali trattamenti migliorativi dovranno pur sempre essere adottati mediante lo strumento contrattuale - diventera' operativo soltanto dopo la stipulazione dei nuovi contratti collettivi. - V. la precedente massima B. red.: S.P.
La legge riapprovata dal Consiglio regionale della Lombardia il 26 ottobre 1994, col prevedere, mediante l'aggiunta di un comma all'art. 5 dell'allegato alla legge regionale n. 38 del 1990, che il "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" (istituto dal medesimo art. 5) e' alimentato, per il solo personale del ruolo consiliare, da una somma non superiore a 120 ore di lavoro straordinario all'anno per dipendente, anziche' a 70 ore - come stabilito dalla normativa contrattuale vigente - viene ad accrescere, per il personale consiliare, un trattamento economico accessorio, in contrasto con i principi fondamentali delle leggi dello Stato costituiti, da un lato (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 29 del 1993) dalla "contrattualizzazione" del rapporto di pubblico impiego (sotto lo specifico profilo del trattamento economico), e, dall'altro (art. 72 dello stesso decreto legislativo) dalla perdurante efficacia, in via transitoria, fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi, della normativa derivante dai pregressi accordi sindacali adottati ai sensi della legge-quadro n. 93 del 1983, al contenuto dei quali non e' quindi consentito alle regioni di apportare modifiche. La legge regionale - assorbito il profilo di censura relativo all'art. 81 Cost. - deve essere pertanto dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost., non valendo in contrario far richiamo all'art. 49 del decreto legislativo n. 29, giacche' tale articolo, se e' vero che, dopo avere affermato (comma 1) che nel rapporto di pubblico impiego "il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi", dispone, al comma 2, che le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi - a parte che eventuali trattamenti migliorativi dovranno pur sempre essere adottati mediante lo strumento contrattuale - diventera' operativo soltanto dopo la stipulazione dei nuovi contratti collettivi. - V. la precedente massima B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 2
co. 3
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 72