Sentenza 293/1995 (ECLI:IT:COST:1995:293)
Massima numero 22153
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22154
Titolo
SENT. 293/95 A. FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI A COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE, PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992 - ESCLUSIONE, NEL RIPARTO OPERATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DAI CONTRIBUTI DA EROGARSI, ATTRAVERSO LE REGIONI, ALLE COMUNITA' MONTANE, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - RICORSI DI ENTRAMBE LE PROVINCE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, OLTRE CHE DELLA NORMA DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO CHE VUOLE EROGATI I CONTRIBUTI A TUTTE LE COMUNITA' MONTANE, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DE CITATO DECRETO 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
SENT. 293/95 A. FINANZA REGIONALE - FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI A COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE, PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1992 - ESCLUSIONE, NEL RIPARTO OPERATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DAI CONTRIBUTI DA EROGARSI, ATTRAVERSO LE REGIONI, ALLE COMUNITA' MONTANE, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - RICORSI DI ENTRAMBE LE PROVINCE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE, OLTRE CHE DELLA NORMA DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO CHE VUOLE EROGATI I CONTRIBUTI A TUTTE LE COMUNITA' MONTANE, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DE CITATO DECRETO 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
Testo
La esclusione, nei tabulati allegati al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994 - con il quale si attua il riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunita' montane, previsto dall'art. 34, d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 - dalla contribuzione alle comunita' montane, delle ricorrenti Province di Trento e di Bolzano, comporta - oltre alla evidente violazione dell'art. 41, comma 4, del citato decreto legislativo, - che prevede l'erogazione del fondo, attraverso le regioni, a tutte le comunita' montane - un 'vulnus' all'autonomia finanziaria delle Province sancita dallo statuto speciale. Come la Corte ha piu' volte sottolineato, infatti, la realizzazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite impone non soltanto la disponibilita' effettiva delle risorse, ma anche la capacita' di manovra e i mezzi finanziari da parte di soggetti che, come le regioni a statuto speciale e le province autonome e le stesse comunita' montane (come specificamente prevedono la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e gli artt. 29, legge 8 giugno 1990, n. 142, e 7, legge 31 gennaio 1994, n. 97) si pongono quali punti di riferimento della programmazione locale. Ne' in contrario rileva l'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato circa la sufficienza delle dotazioni assicurate alle Province autonome dalla percentuale sul gettito dei tributi e dalla quota variabile di cui esse dispongono, giacche' quest'ultima, ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale, soddisfa un'esigenza di dotazione finanziaria finalizzata alle funzioni delle ricorrenti ai fini dell'equilibrio nell'allocazione delle risorse, mentre del tutto inconsistente e' quello riferito dalla stessa Avvocatura al dato normativo testuale dell'art. 41 del d.lgs. n. 504 del 1992 - che vuole le somme in questione erogate alle "regioni" per il successivo riparto alle comunita' montane - non potendosi non ritenere comprese, in tale disposizione, nella espressione "regioni", anche le province autonome. Pertanto - assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all'art. 5, l. 30 novembre 1989, n. 386 (in rapporto con l'art. 12, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268) e all'art. 4, comma 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - deve dichiararsi che non spetta allo Stato provvedere, con l'impugnato decreto, ad un riparto dei contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti alle comunita' montane che escluda le Province autonome di Trento e di Bolzano, con conseguente annullamento, 'in parte qua', dei tabulati ad esso allegati. - V. S. nn. 343/1991, 98/1991 e 1111/1988. - V. anche la seguente massima B. red.: S.P.
La esclusione, nei tabulati allegati al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994 - con il quale si attua il riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunita' montane, previsto dall'art. 34, d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 - dalla contribuzione alle comunita' montane, delle ricorrenti Province di Trento e di Bolzano, comporta - oltre alla evidente violazione dell'art. 41, comma 4, del citato decreto legislativo, - che prevede l'erogazione del fondo, attraverso le regioni, a tutte le comunita' montane - un 'vulnus' all'autonomia finanziaria delle Province sancita dallo statuto speciale. Come la Corte ha piu' volte sottolineato, infatti, la realizzazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite impone non soltanto la disponibilita' effettiva delle risorse, ma anche la capacita' di manovra e i mezzi finanziari da parte di soggetti che, come le regioni a statuto speciale e le province autonome e le stesse comunita' montane (come specificamente prevedono la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e gli artt. 29, legge 8 giugno 1990, n. 142, e 7, legge 31 gennaio 1994, n. 97) si pongono quali punti di riferimento della programmazione locale. Ne' in contrario rileva l'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato circa la sufficienza delle dotazioni assicurate alle Province autonome dalla percentuale sul gettito dei tributi e dalla quota variabile di cui esse dispongono, giacche' quest'ultima, ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale, soddisfa un'esigenza di dotazione finanziaria finalizzata alle funzioni delle ricorrenti ai fini dell'equilibrio nell'allocazione delle risorse, mentre del tutto inconsistente e' quello riferito dalla stessa Avvocatura al dato normativo testuale dell'art. 41 del d.lgs. n. 504 del 1992 - che vuole le somme in questione erogate alle "regioni" per il successivo riparto alle comunita' montane - non potendosi non ritenere comprese, in tale disposizione, nella espressione "regioni", anche le province autonome. Pertanto - assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all'art. 5, l. 30 novembre 1989, n. 386 (in rapporto con l'art. 12, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268) e all'art. 4, comma 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - deve dichiararsi che non spetta allo Stato provvedere, con l'impugnato decreto, ad un riparto dei contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti alle comunita' montane che escluda le Province autonome di Trento e di Bolzano, con conseguente annullamento, 'in parte qua', dei tabulati ad esso allegati. - V. S. nn. 343/1991, 98/1991 e 1111/1988. - V. anche la seguente massima B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
Costituzione
art. 119
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 12
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
co. 3