Sentenza 294/1995 (ECLI:IT:COST:1995:294)
Massima numero 21727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 294/95 A. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - PRINCIPIO DI IRREVOCABILITA' E INCENSURABILITA' DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - FINALITA' - E' QUELLA DI EVITARE LA PERPETUA ZIONE DEI GIUDIZI E DI ASSICURARE LA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE - RICONDUCIBILITA' DI ESSO ALLA FUNZIONE DI GIUDICE ULTIMO DELLA LEGITTIMITA' AFFIDATA ALLA CASSAZIONE DALL'ART. 111 COST.
SENT. 294/95 A. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - PRINCIPIO DI IRREVOCABILITA' E INCENSURABILITA' DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - FINALITA' - E' QUELLA DI EVITARE LA PERPETUA ZIONE DEI GIUDIZI E DI ASSICURARE LA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE - RICONDUCIBILITA' DI ESSO ALLA FUNZIONE DI GIUDICE ULTIMO DELLA LEGITTIMITA' AFFIDATA ALLA CASSAZIONE DALL'ART. 111 COST.
Testo
Come la Corte costituzionale ha avuto modo piu' volte di affermare, il principio della irrevocabi lita' ed incensurabilita' delle decisioni della Corte di cassazione, oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conse guire un accertamento definitivo - il che costi tuisce, del resto, lo scopo stesso dell'attivita' giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche -, e' pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimita' affidata alla medesima Corte di cassazione dall'art. 111 della Costituzione. - V. massime B e C. V. S. nn. 247/1995, 21/1982, 136/1972, 51/1970, 50/1970. red.: G. Conti
Come la Corte costituzionale ha avuto modo piu' volte di affermare, il principio della irrevocabi lita' ed incensurabilita' delle decisioni della Corte di cassazione, oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conse guire un accertamento definitivo - il che costi tuisce, del resto, lo scopo stesso dell'attivita' giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche -, e' pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimita' affidata alla medesima Corte di cassazione dall'art. 111 della Costituzione. - V. massime B e C. V. S. nn. 247/1995, 21/1982, 136/1972, 51/1970, 50/1970. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte