Sentenza 294/1995 (ECLI:IT:COST:1995:294)
Massima numero 21728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 294/95 B. PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE EMESSE 'DE PLANO' RITENUTE LESIVE DI DIRITTI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI UN IMPUGNATIVA DI TALI PROVVEDIMENTI AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI RETTIFICAZIONE DI ERRORI - CENSURA COMPORTANTE LA RICHIESTA DI INTRODUZIONE NEL SISTEMA PRO CESSUALE DI UN MEZZO STRAORDINARIO DI IMPUGNAZIONE - SCELTA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 294/95 B. PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE EMESSE 'DE PLANO' RITENUTE LESIVE DI DIRITTI - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI UN IMPUGNATIVA DI TALI PROVVEDIMENTI AL DI FUORI DELLE IPOTESI DI RETTIFICAZIONE DI ERRORI - CENSURA COMPORTANTE LA RICHIESTA DI INTRODUZIONE NEL SISTEMA PRO CESSUALE DI UN MEZZO STRAORDINARIO DI IMPUGNAZIONE - SCELTA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' trovare ingresso in sede di scrutinio di costituzionalita' la richiesta diretta alla introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione avverso le decisioni della Corte di cassazione che, in presenza di determinate condizioni (individuate dal giudice "a quo" nelle statuizioni "implicite o conseguenziali" che non sono state oggetto di contraddittorio), consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Suprema Corte. Una siffatta richiesta di pronuncia additiva e' infatti palese mente inammissibile, comportando l'introduzione di innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralita' di soluzioni e modalita' attuative, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalita' nell'opera di conformazione del processo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massima A e C. V. S. nn. 471/1992, 21/1982, 136/1972. red.: G. Conti
Non puo' trovare ingresso in sede di scrutinio di costituzionalita' la richiesta diretta alla introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione avverso le decisioni della Corte di cassazione che, in presenza di determinate condizioni (individuate dal giudice "a quo" nelle statuizioni "implicite o conseguenziali" che non sono state oggetto di contraddittorio), consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Suprema Corte. Una siffatta richiesta di pronuncia additiva e' infatti palese mente inammissibile, comportando l'introduzione di innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralita' di soluzioni e modalita' attuative, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalita' nell'opera di conformazione del processo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massima A e C. V. S. nn. 471/1992, 21/1982, 136/1972. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte