Sentenza 294/1995 (ECLI:IT:COST:1995:294)
Massima numero 21729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
26/06/1995; Decisione del
26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 294/95 C. PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO PARZIALE CON RINVIO - EFFETTO DEL VENIR MENO IN UN PROCESSO CUMULATIVO DELL'ELEMENTO COMPONENTE CHE AVEVA DETERMINATO LO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE CHE IL RINVIO DEBBA ESSERE FATTO AL GIUDICE COMPETENTE PER L'IMPUTATO E PER IL REATO OGGETTO DEL RINVIO E NON AL GIUDICE DELL'ORIGINARIO PROCESSO CUMULATIVO ORMAI VENUTO MENO - CENSURA COMPORTANTE L'ATTRIBUZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI UN COMPITO DI REVISIONE IN GRADO ULTERIORE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA DI IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI CHE TENDONO A RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA COMPETENZA ATTRIBUITA NEL CASO CON CRETO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 294/95 C. PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO PARZIALE CON RINVIO - EFFETTO DEL VENIR MENO IN UN PROCESSO CUMULATIVO DELL'ELEMENTO COMPONENTE CHE AVEVA DETERMINATO LO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE CHE IL RINVIO DEBBA ESSERE FATTO AL GIUDICE COMPETENTE PER L'IMPUTATO E PER IL REATO OGGETTO DEL RINVIO E NON AL GIUDICE DELL'ORIGINARIO PROCESSO CUMULATIVO ORMAI VENUTO MENO - CENSURA COMPORTANTE L'ATTRIBUZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI UN COMPITO DI REVISIONE IN GRADO ULTERIORE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA DI IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI CHE TENDONO A RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA COMPETENZA ATTRIBUITA NEL CASO CON CRETO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen., sollevata nella parte in cui non prevedono che in caso di rinvio dalla Corte di cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice che e' competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio, si traduce in realta' nella richiesta alla Corte costituzionale di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio "a quo", e cioe' di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. D'altra parte, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, dalla autorita' di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia di competenza discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massime A e B. Sulla prima parte della massima, v. S. n. 247/1995 e O. n. 410/1994 e 44/1994; sulla seconda, v. S. nn. 25/1989, 237/1976, 216/1976, 132/1970, 51/1970. red.: G. Conti
La questione di costituzionalita' degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen., sollevata nella parte in cui non prevedono che in caso di rinvio dalla Corte di cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice che e' competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio, si traduce in realta' nella richiesta alla Corte costituzionale di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza della Cassazione che ha dato origine al giudizio "a quo", e cioe' di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. D'altra parte, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, dalla autorita' di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia di competenza discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massime A e B. Sulla prima parte della massima, v. S. n. 247/1995 e O. n. 410/1994 e 44/1994; sulla seconda, v. S. nn. 25/1989, 237/1976, 216/1976, 132/1970, 51/1970. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte