Sentenza 295/1995 (ECLI:IT:COST:1995:295)
Massima numero 21670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  26/06/1995;  Decisione del  26/06/1995
Deposito del 05/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  21669


Titolo
SENT. 295/95 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ORDINANZA INGIUNZIONE - CREDITI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI FISSATI DALL'ART. 635 COD. PROC. CIV. PER LA TUTELA MONITORIA - CONCEDIBILITA' DELL'ORDINANZA - MANCATA PREVISIONE IN RELAZIONE AD ISTANZA CONFORTATA DA IDENTICO SUPPORTO PROBATORIO - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL CONFORMARE GLI ISTITUTI PROCESSUALI - IRRILEVANZA DELLE DIFFICOLTA' MERAMENTE FATTUALI NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME - NON COESSENZIALITA' DEL 'SIMULTANEUS PROCESSUS' ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Posto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, va riconosciuta al legislatore un'ampia potesta' discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati, la mancata previsione della possibilita' per lo Stato e gli enti pubblici di ottenere ordinanza ingiunzione ex art. 186 'ter' cod. proc. civ., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 635 cod. proc. civ., lascia tuttavia intatta la loro facolta' di avvalersi degli altri mezzi di tutela giurisdizionale, e segnatamente del procedimento monitorio 'ante causam' nelle forme privilegiate previste dall'art. 635 cod. proc. civ., non rilevando in proposito eventuali possibili difficolta' di ordine procedimentale - conseguenti alla proposizione, da parte del debitore, di un giudizio di accertamento negativo del credito che precede l'istanza monitoria - le quali, risolvendosi in circostanze meramente fattuali discendenti dalla concreta applicazione degli istituti, non involgono un problema di costituzionalita'. L'esigenza del 'simultaneus processus', secondo quanto gia' affermato dalla Corte, si configura infatti come "mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori; sicche' la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione ne' il diritto di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa". - Sul 'simultaneus processus', v. O. n. 308/1991. In ordine al rilievo delle mere difficolta' di fatto in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, v. S. n. 188/1995. Quanto all'ampia potesta' discrezionale del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. S. nn. 253/1994, 471/1992, O. nn. 550/1987 e 170/1986. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte